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lunedì 15 giugno 2015

A PROPOSITO DI AVVOCATESE
(ovvero come si sia evoluto il linguaggio degli avvocati a partire da Azzecca-garbugli)




« I like your Christ, I do not like your Christians.
Your Christians are so unlike your Christ. »
« Mi piace il vostro Cristo, non mi piacciono i vostri cristiani.
I vostri cristiani sono così diversi dal vostro Cristo. »
Mohandas Karamchand Gandhi




     Mitt. ing. mag. Domenico NOCITI
Via San Domenico, n. 104
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)


Egr. avv. Rosita MORTATI
Egr. avv. Maria CALDERARO
Via Cucci, n. 33
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

  OGGETTO: Cortese Angela, Cortese Damiano, Cortese
Maria, Greco Olimpia e Marzullo Giacinto
/ Nociti. Risposta a DIFFIDA.

  Il sottoscritto ing. mag. Domenico NOCITI, residente a Spezzano Albanese (CS) in Via San Domenico, n. 104, ha ricevuto in data 29/05/2015 DIFFIDA del 25/05/2015, inviata con racc. AR n. 14980171421-8 del 28/05/2015 dall’Ufficio Postale di 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS), riguardante la vertenza in oggetto. In risposta alla predetta DIFFIDA il sottoscritto fa presente quanto segue.
  Innanzi tutto in essa si afferma che “In nome, per conto e nell’interesse dei sigg. Cortese Angela, Cortese Damiano, Cortese Maria, Greco Olimpia e Marzullo Giacinto, che con noi sottoscrivono la presente al fine di ratificare il contenuto, rappresentiamo e significhiamo quanto segue: I nostri assistiti sono proprietari di alcuni fondi” … Trattandosi di assistenza legale, anche se extragiudiziaria, normalmente, gli assistiti espongono direttamente i fatti ed intimano direttamente a provvedere, nella fattispecie “a ripristinare lo stato dei luoghi”, entro un certo tempo e chi assiste, nella fattispecie i procuratori, ratifica. Nella DIFFIDA de qua, invece, si sono invertiti i ruoli: chi assiste funge da rappresentante legale, giacché “tramite i deducenti procuratori”, che hanno esposto i fatti, si intima “a ripristinare lo stato dei luoghi” entro un certo tempo, senza il relativo regolare mandato o procura, mentre gli assistiti, in sostituzione di chi assiste, ratificano.
  Si afferma poi che detti assistiti sono proprietari delle particelle 1433, 1434, 1435, 1436 e 1437 del foglio 21, Catasto Terreni, del Comune di Spezzano Albanese (CS), che sono state lottizzate, il cui piano è stato approvato con delibera n. 33 del 24/07/2003 del Comune di Spezzano Albanese, senza riportare né l’organo deliberante dello stesso Comune, né gli estremi di approvazione della Regione Calabria dello stesso piano.
  La detta DIFFIDA continua facendo presente che “Nel mese di agosto 2014, durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (realizzazione rete idrica e fognante, viabilità, rete raccolta acque bianche.. ), inspiegabilmente quanto arbitrariamente ed illegittimamente, Lei alterava lo stato dei luoghi,” sottraendo “porzioni di terreno lungo tutto il confine dei fondi in cui insistono i lotti dei nostri assistiti.” In quest’ultima parte riportata tra virgolette, viene precisato “lungo tutto il confine dei fondi”, indicando con ciò la lunghezza delle dette “porzioni di terreno”, ma, inspiegabilmente, non vengono riportate le relative singole larghezze, necessarie per la quantizzazione del preteso terreno sottratto, oltre che per adempiere al preteso ripristino dello “stato dei luoghi” intimato alla fine di detta DIFFIDA.
  Infine, la descrizione dei fatti in questione si conclude con “Invero, Lei di fatto, sta individuando un nuovo confine”, che appare una ripetizione di quanto precedentemente affermato genericamente, dato che non è stato descritto il preteso vecchio confine.
  Tutte queste ambiguità, però, hanno una spiegazione logica, che si è volutamente sottacere, in quanto è un canale di scolo secolare, se non millenario, di larghezza media in sommità di oltre 2,00 m, che fa da confine, percorrente il fondo valle, lungo i cui margini ci sono diverse querce, che lo rende inamovibile e che continua, nella stessa lottizzazione, lungo il confine delle particelle 92 e 91 del medesimo foglio catastale di proprietà di Giuseppe Nociti e suoi familiari e prosegue lungo il confine della particella 89 dello stesso foglio catastale di proprietà dei Quintieri e, forse, anche di altri, facente parte di un’altra lottizzazione urbanistica. Dopo 3 m circa dall’inizio di quest’ultima particella, termina sul margine destro di detto canale, incassata in un blocco di cemento di 1,60 m di lunghezza, di 0,40 m di larghezza e di più di 1,00 m di altezza, una condotta di scarico dell’acquedotto di Spezzano Albanese, realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel 1961, che si riversa nel medesimo canale di scolo, mentre a 17,50 m dall’inizio di questo canale insisteva in esso, cioè nel canale de quo, una cunetta di cemento lunga 3,00 m, larga 2,10 e profonda almeno un metro, effettuata dalla stessa Cassa a protezione dello stesso acquedotto attraversante quivi lo stesso canale, la quale agli inizi degli anni novanta è stata spostata lateralmente a 0,80 m dal ciglio destro dello stesso canale dal Comune di Spezzano Albanese durante i lavori dell’ultimo acquedotto, il cui Direttore dei Lavori è stato l’ing. Giuseppe Chiurco, a monte della quale è stato costruito un pozzetto del suddetto ultimo acquedotto, il passaggio del quale, pozzetto compreso, è stato costruito senza il Decreto istituente la relativa servitù. Dopo tutto la mancanza di recinzioni rende impossibile la presunta sottrazione delle suddette “porzioni di terreno”. In quarta pagina della presente si riporta copia fotostatica di un’immagine fotografica del settembre 2014 a riprova della presenza del canale de quo, della mancanza di recinzioni e della mancanza di opere urbanistiche nella lottizzazione de qua.
  En passant, visto che in detta DIFFIDA ci sono altre imprecisioni, si precisa che la rete idrica lungo il tratto de quo ancora non è stata realizzata, mentre la rete raccolta acque bianche e fognante, i cui lavori sono iniziati il 13 aprile 2015, sono tuttora in fase di realizzazione, in quanto incompleti, di conseguenza manca la relativa viabilità in quanto la stessa segue le dette opere, che non erano state previste nel tratto de quo e che, molto verosimilmente, termineranno dopo l’approvazione della relativa variante da parte della Regione Calabria.
  Da tutto quanto in precedenza detto, si capisce come nell’agosto del 2014 il sottoscritto non ha fatto niente nei detti luoghi, anche perché lo stesso è stato impegnato altrove, ma, nonostante ciò, appare illogica la spedizione della medesima DIFFIDA a distanza di circa dieci mesi dalla suddetta presunta sottrazione di dette “porzioni di terreno”.
  Si acclude, in terza pagina, copia fotostatica della suddetta DIFFIDA.
  Composta da un solo foglio formato A3, per complessive pagine quattro.
  Spezzano Albanese, lì 03 giugno 2015.
FIRMATO
(ing. mag. Domenico NOCITI)




  Si dichiara che la presente copia di immagine fotografica (n° 6323/16) è autentica.
FIRMATO
(ing. mag. Domenico NOCITI)



  Quanto segue è stato pubblicato il 4 AGOSTO 2015 alle ore 22 e 33 minuti.
  In data 13 luglio 2015 veniva notificato all'ing. Domenico Nociti il seguente ricorso.


































  All'avvocato incaricato a difesa dell'ing. Domenico Nociti il 29/07/2015 è stato consegnato quanto segue, per provvedere alla COMPARSA DI RISPOSTA.

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
Causa civile n. 1479/2015 R.G.A.C.- UDIENZA del 24/09/2015
G.I.: dott.ssa Maria Giovanna De Marco
COMPARSA DI RISPOSTA
(art. 125 c.p.c.)
PER
l'ing. mag. Domenico NOCITI (c.f.: NCTDNC47S10I895K), nato a Spezzano Albanese (CS) il 10/11/1947 ed ivi residente in Via San Domenico n. 104, ed elettricamente domiciliato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dal quale è difeso in forza di procura in calce del presente atto e che indica per le comunicazioni in cancelleria il numero di fax  . . . . . . . . . . . . . . . .  e l’indirizzo pec:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESISTENTE
CONTRO
Maria CORTESE +4, rappresentati e difesi dall’avv. Rosita Mortati e dall’avv. Maria Calderaro
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
  Con ricorso del 16/06/2015, proposto ai sensi dell’art. 1168 c.c. e dell’art. 703 del c.p.c., notificato – unitamente al decreto di fissazione udienza n. cronol. 5518/2015 del 24/06/2015 – il 13/07/2015, Cortese Maria, Cortese Angela, Cortese Damiano, Greco Olimpia e Marzullo Giacinto, proprietari delle particelle 1433, 1434, 1435, 1436 e 1437 del foglio 21, Catasto Terreni, del Comune di Spezzano Albanese (CS), hanno esposto:
  a)che i detti fondi”, cioè le suddette particelle 1433, 1434, 1435, 1436 e 1437, “sono in parte confinanti con la proprietà del sig. Nociti Domenico”;
  b) che le suddette particelle 1433, 1434 e 1435 corrispondono a tre distinti lotti edificatori “del piano di lottizzazione approvato dal Comune di Spezzano Albanese con delibera n° 33 del 24.07.2003,” mentre le suddette particelle 1436 e 1437 sono state destinate, rispettivamente, a parcheggio e strada dal medesimo piano;
  c) che “nel mese di Agosto 2014” “il Nociti Domenico” rimuoveva “i picchetti delimitanti la proprietà degli istanti”;
  d) che “nel mese di Agosto 2014” “il Nociti Domenico” sottraeva ai ricorrenti, “occupando – lungo tutto il confine tra le proprietà – una larga striscia di terreno (in alcuni punti larga circa m 5,00)”, “realizzando (nella parte di fondo occupata) un fosso e/o cunetta di notevoli dimensioni (circa m 1,50 di larghezza) (vv. doc. 1 – foto n 7-8-9-10)”;
  e) che, secondo i ricorrenti, la “parte di fondo occupata”, ricadendo nella suddetta particella 1437, è “indispensabile per la realizzazione della” relativa “strada che, successivamente, diventerà pubblica”, senza, però, aggiungere, in base all’art. 7, ultimo periodo, della relativa CONVENZIONE, che “Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione dei lottizzati”, al posto del quale, invece, si riporta, in modo assurdo, “che, di conseguenza, la mancata costruzione della strada determinerà, tra l’altro, la revoca del provvedimento comunale autorizzatorio”;
  f)che, da ultimo, i ricorrenti, a mezzo dei deducenti procuratori, con diffida del 25/05/15 (vv doc. n° 9),” inviata con racc. AR n. 14980171421-8 del 28/05/2015 dall’Ufficio Postale di 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS), “hanno intimato formalmente il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi ma senza esito”;
  g)che gli istanti hanno invitato più e più volte il Nociti a ripristinare lo stato dei luoghi ma senza esito”, i cui inviti, essendo generici, non solo non consentono il diritto di difesa, ma, addirittura, non si fa menzione degli stessi nella suddetta diffida del 25/05/2015;
  perciò gli istanti hanno chiesto all’on. Tribunale di Castrovillari di disporre “l’immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso delle porzioni di fondo di loro proprietà nonché l’immediata riduzione in pristino dell’opera che comporta lesione nel possesso dell’immobile, nonché l’esecuzione di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi a cura e spese del resistente”, “con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni”.
  1) Questione pregiudiziale per l’inapplicabilità nella fattispecie dell’azione di reintegrazione nel possesso con conseguente rigetto del ricorso. In via pregiudiziale si eccepisce (come, tra l’altro, già fatto dall’avv. Alcide Simonetti con la MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE del 3 agosto 2015), in base a quanto precede, in particolar modo in base a quanto risulta nel su riportato punto d), in cui si presume esserci stato uno spostamento di confine (menzionato anche nella suddetta DIFFIDA del 25/05/2015), che la questione sollevata col ricorso de quo riguarda la tutela della proprietà e non quella del possesso, con la conseguenza che non si applica l’art. 1168 c.c., inerente all’Azione di reintegrazione, ed il relativo procedimento possessorio, facente parte dei procedimenti sommari, di cui all’art. 703 c.p.c., bensì l’art. 950 c.c., inerente all’Azione (petitoria) di regolamento di confini, ed il relativo processo di cognizione ordinario, con conseguente applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 7 ottobre 1969, alla prima udienza, che si sarebbe dovuta fissare a decorrere dal 1° settembre 2015 e non, come è stato fatto, nel mese di agosto 2015. Da ciò consegue il rigetto del ricorso de quo. “L'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e come tale ha per oggetto unicamente l'accertamento quantitativo del diritto di proprietà. L'effetto recuperatorio della porzione immobiliare illegittimamente posseduta dalla parte a svantaggio della quale è regolato il confine, non muta la natura dell'azione e dunque non ne modifica neppure le condizioni, tra cui non è compresa l'origine illecita del possesso della porzione controversa. Pertanto ai fini della relativa pronuncia accessoria di rilascio, è del tutto irrilevante stabilire se tale possesso sia scaturito da uno spoglio volontario, da un errore incolpevole o da qualsivoglia altra causa, essendone necessaria e sufficiente la sola qualificazione in termini d'illegittimità per essere stato altrimenti accertato il confine” (Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2014, n. 5603). “L'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi contigui, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, ragion per cui, la relativa richiesta puntualizzata da parte degli attori (che avevano, appunto, agito con l'azione prevista dall'art. 950 c.c.) in sede di precisazione delle conclusioni non ha comportato la configurabilità della proposizione di una domanda nuova, essendo essa qualificabile come la specificazione di una naturale conseguenza della domanda di regolamento di confini utilmente esperita che, in virtù anche della sua idoneità a sortire un'efficacia recuperatoria, era destinata ad interessare pure le opere che fossero state illegittimamente realizzate dalle parti convenute nella zona risultata dalle stesse possedute senza alcun titolo anche in pendenza del processo, proprio al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle ragioni degli attori riconosciute come fondate. In proposito, a conforto di tale assunto, si ricorda - sul piano generale — che, ad avviso della condivisa giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che con l'azione di regolamento di confini si tende a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione tra il fondo di proprietà dell'attore e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine (risultata illegittimamente nel possesso della parte convenuta che vi abbia eseguito, eventualmente, anche opere illegali) si pone come mero corollario dell'invocato accertamento e non concreta, pertanto, una domanda nuova (v. Cass. 24 febbraio 1996, n. 1446). Del resto, la stessa giurisprudenza ha precisato che nell'azione di regolamento di confini l'attore è dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo implicita nella proposizione della indicata azione, onde la sua specificazione all'atto della precisazione delle conclusioni (ancorché non esplicitata fin dall'atto di citazione) non è ricollegabile alla proposizione di una domanda inammissibile (cfr., ad es., Cass. 22 settembre 2000, n. 12573, e Cass. 16 gennaio 2007, n. 858), senza che, perciò, il giudice, accogliendola, incorra nel vizio di ultrapetizione” (Cass. civ., sez. ll, 22 febbraio 2011, n. 4288). “Si osserva peraltro che - come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte - tra l'azione di regolamento di confini ed azione di rivendica, non sussiste incompatibilità concettuale, tanto che la prima viene configurata come una “vindicatio incertae partis” e può contenere, implicitamente o esplicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, in conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, dovesse risultare indebitamente inclusa nel fondo del convenuto ( Cass. n. 12573 del 22/09/2000; Cass. n. 1446 del 24/02/1996)” (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2010. n. 22886). “Né può essere condivisa la tesi (basata sulla dedotta violazione dell'art. 950 c.c.) secondo cui l'azione di regolamento di confini, avendo natura dichiarativa e ricognitiva, non potrebbe essere fonte di obbligo di rilascio di porzioni eventualmente risultate possedute indebitamente; la giurisprudenza di questa Corte (cons. Cass. 1.12.1997, n. 12139, richiamata opportunamente nella sentenza impugnata) ha infatti chiarito che l’actio finium regundorum ha in sé un effetto recuperatorio che, se non ne altera l'intrinseca natura, pure comporta conseguenze in ordine al rilascio di quanto indebitamente posseduto” (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2010, n. 13986). “L’azione di rivendicazione e quella di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa e la sua restituzione, con la seconda tende, viceversa, solo all’accertamento dell'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza, ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’azione di rivendica postula la esistenza di un conflitto tra titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l’actio finium regundorum presuppone non una controversia tra titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dalla incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva, nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta” (Cass. civ., 7 luglio 2009, n. 15954). “Ai sensi dell’art. 950 c.c., l’azione di regolamento di confini ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà; la natura dell'azione non muta per il fatto che l’attore chieda il rilascio dell’area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l’effetto recuperativo una conseguenza dell’accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la proposizione predetta (Nella specie, con la domanda di rilascio l’attore aveva lamentato che il convenuto aveva realizzato una costruzione occupando una porzione del fondo di sua proprietà)” (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21686, Dell'Anno e altro c. Soc. coop. Le Terrazze Lotto e altro, GCM, 2006, 10). “In tema di azione di regolamento di confini, che presuppone l'assenza di demarcazione visibile (incertezza obiettiva) tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), l'attribuzione a una delle parti della zona occupata dall'altra, che può costituire una naturale conseguenza della determinazione del confine, non trasforma l'azione di regolamento di confini in quella di rivendicazione che postula invece la contestazione fra le parti dei rispettivi titoli di proprietà” (Cass. civ., 8 agosto 2003, n. 11942). “L’actio ƒinium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall’incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta" (Cass. civ., 23 maggio 2000, n. 6681, GCM, 2000, 1087). “Allorquando viene proposta l’azione di regolamento di confini la determinazione del confine può comportare l’attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall’altra, con la conseguenza che la richiesta di tale attribuzione non incide sull’essenza dell’azione, trasformandola in rivendica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine” (Cass. civ., 26 gennaio 1985, n. 404, GCM, 1985, 1). “L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza, oggettiva o soggettiva, sui confini tra i fondi – non sulla sussistenza stessa del diritto di proprietà del fondo del reclamante – ed ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti in base ai rispettivi titoli di acquisto. Essa, pertanto, non resta snaturata se l’attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto, per essere avvenuta usurpazione a suo danno, e chieda l’accertamento dell’esatto tracciato” (Cass. civ., sez. II, 5 luglio 1975, n. 2639). “A rendere proponibile l’azione per regolamento di confini non è necessario uno stato di incertezza oggettiva, costituito dalla promiscuità di possesso di una zona intermedia tra i fondi, ma basta uno stato di incertezza soggettiva, costituito dalla contestazione del confine esistente” (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 1976, n. 625. Nello stesso senso: Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15386). “In tema di regolamento di confini, l'art. 950 c.c. - prevedendo che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l'incerto confine tra due fondi e disponendo il ricorso all'uopo, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali - si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola « fondo » indicativa dell'unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni” (Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1983, n. 801, Soc. albergo Terme San Lorenzo c. Cammarota, GCM, 1983, 1).
  2) Questione pregiudiziale sull’impossibilità nella fattispecie dell’attuazione della reintegrazione in mancanza del potere di disposizione della cosa da parte del convenuto con conseguente rigetto del ricorso. In via pregiudiziale si eccepisce, anche, che, oltre a non aver fornito la parte ricorrente la prova che l’ing. Domenico Nociti sia proprietario del terreno confinante con i ricorrenti, essendo proprietaria del terreno confinante con i ricorrenti, riportato in catasto alla partita n° 2484, foglio 21 del Comune di Spezzano Albanese, particella 98 (ex 98a), Maria Carmela Antonietta NOCITI, sorella dell’ing. Domenico Nociti, per atto di donazione del notaio Gabriele Martino del 04/12/1984, rep. n. 21305, racc. n. 10719, l’ing. Domenico Nociti non può essere considerato l’autore materiale dello spoglio di una parte di fondo presunta in possesso dei ricorrenti, perché di ciò nulla è passato in suo possesso. Da ciò consegue il rigetto del ricorso de quo. “Vero è che questa Corte spiega che sono passivamente legittimati all'azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi per tale il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177). Nondimeno soggiunge che, affinché colui il quale abbia collaborato con l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177)” (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2015, n. 8811).
  3) Rigetto del ricorso per danno irreparabile. Dato che la costruzione della strada o parte di essa, con il riempimento del canale di scolo (soltanto lungo il confine dei ricorrenti), in una striscia di terreno confinante non ben definita, attualmente di proprietà ed in possesso di Maria Carmela Antonietta Nociti, sorella del convenuto, ma con il ricorso de quo ritenuta, in modo ingannevole, appartenente ai ricorrenti, causerà danno irreparabile, si chiede il rigetto dello stesso ricorso. “Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 25 dei 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., dell’art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione dei giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria porrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l’eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza” (Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 1998, n. 10862, in Mass. Giur. it., 1998).
  4) Apposizione illecita di picchetti da parte dei ricorrenti. Dato che nel ricorso de quo i ricorrenti ritengono, in modo superficiale, che “nel mese di Agosto 2014” “il Nociti Domenico” rimuoveva “i picchetti delimitanti la proprietà degli istanti”, senza però specificare come erano fatti questi picchetti, quale era la loro profondità di infissione, quale era la loro altezza fuori terra, quando e chi ce li aveva messi e a che servivano, sul presupposto che il confine fosse ben in vista senza la presenza di questi picchetti, altrimenti, invece dell’opposizione illecita di questi picchetti da parte dei ricorrenti, si sarebbe dovuto procedere, quanto meno, all’azione per apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c., se non, addirittura, all’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c. (cfr. FOTO N. 2).
  5) Fumosa descrizione della presunta striscia di terreno spogliata, nessuna prova fotografica dei picchetti apposti dai ricorrenti a confine, tre case di abitazione abusivamente costruite, opere di urbanizzazione primaria iniziate dopo circa 11 anni e mezzo e non ancora terminate e spazio sufficiente per costruire la relativa strada privata come previsto dalla lottizzazione. Dal ricorso de quo non risulta individuato il confine di cui è causa, né dalla generica descrizione in forma scritta, né con la produzione fotografica, parte della quale, più che mostrare, cerca di nascondere la zona intermedia tra i fondi, in modo particolare dove si sostiene nel medesimo ricorso: “lungo tutto il confine tra le proprietà – una larga striscia di terreno (in alcuni punti larga circa m 5,00)”. Riguardo a questa “larga striscia di terreno”, di tutto il confine ne viene indicato solo il punto segnato nella foto n. 8 della controparte, senza riportare la relativa misura, mentre riguardo alla frase “(in alcuni punti larga circa m 5,00)”, né risulta scritto in detto ricorso, né risulta mostrato con le relative foto, in quali punti questa striscia di terreno è larga circa 5,00 m. Di ben 11 foto prodotte con il ricorso de quo, non vi è nemmeno una che mostra i suddetti picchetti, che secondo i ricorrenti dovrebbero indicare tutto il confine conteso, mentre, sfacciatamente, si mostrano le immagini satellitari delle tre case di abitazione dei Cortese, Greco e Marzullo, nonostante all’art. 8 della relativa CONVENZIONE n. 348 di Rep. del 29/12/2003 (che nell’elenco atti incluso nel ricorso è stata denominata, impropriamente, “Piano di lottizzazione ad iniziativa privata), a firma anche dei medesimi proprietari, registrata all’Agenzia delle Entrate di Castrovillari (CS) il 31/12/2003 al n. 1411, Serie 1a, risulta che: “La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 relative a viabilità, rete idrica, fognante e acque bianche dovrà essere effettuata in modo da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire prima del rilascio delle concessioni edilizie dei singoli lotti.” e nonostante della rete idrica e della viabilità non v’è traccia ancora lungo il tracciato della strada delimitata dal confine in discussione, mentre i lavori di realizzazione della relativa rete fognante e acque bianche hanno avuto inizio solo a partire dal 13/04/2015, per come risulta dalla foto n. 11 del 16/04/2015 della parte ricorrente e dalla foto n. 16 del 15/04/2015 della parte convenuta. Queste opere di urbanizzazione primaria di cui al suddetto art. 8 si sarebbero dovute realizzare a partire dal 29/12/2003, data di stipula della suddetta CONVENZIONE, ma i ricorrenti con il denaro necessario alla realizzazione di queste opere, hanno preferito costruirsi abusivamente le proprie tre case e, solo dopo averne terminate due e con la terza quasi terminata, a distanza di 11 anni, 3 mesi e 15 giorni hanno dato inizio alle dette opere di urbanizzazione primaria. Nonostante ciò, la realizzazione della relativa viabilità, prevista nella suddetta particella 1437, allo stato attuale può essere realizzata. Difatti, nel primo tratto lungo il confine contestato questa particella, come risulta dal tipo di frazionamento in scala 1:2000 (che nell’elenco atti incluso nel ricorso è stato denominato, impropriamente, “Rilievo con poligonale”), confinante con le particelle 1436 e 1435, rispettivamente, destinate a parcheggio e a lotto edificabile, è larga 5 m, mentre nel secondo tratto la medesima particella, confinante con le particelle 1434 e 1433, destinate entrambe a lotti edificabili, è larga 4 m, per cui per la relativa strada, sia che venga effettuata con le suddette diverse larghezze, sia che venga realizzata con un’unica larghezza di 4 m, pur essendoci le dette costruzioni abusive, in loco c’è lo spazio per la sua realizzazione. Però c’è un problema! Nel Piano Regolatore del Comune di Spezzano Albanese non sono ammesse strade pubbliche di larghezza inferiore a 10 m. Ciò fa ritenere che la strada non sia pubblica, contrariamente a quanto affermato nel ricorso de quo, e che la scomparsa della scala delle lunghezze nella copia del suddetto tipo di frazionamento, contenuto nel fascicolo della parte ricorrente, non sia avvenuta per caso..
  6) Strada da realizzare non pubblica e diretta esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi da parte del Comune in sostituzione dei lottizzati, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. Secondo i ricorrenti che non forniscono alcuna prova, la “parte di fondo occupata” è “indispensabile per la realizzazione della” relativa “strada che, successivamente, diventerà pubblica” (dovendo ricadere nella suddetta particella 1437 prevista a strada) e “che, di conseguenza, la mancata costruzione della strada determinerà, tra l’altro, la revoca del provvedimento comunale autorizzatorio”, contrariamente a quanto previsto, rispettivamente, dal piano regolatore che non prevede strade pubbliche inferiori a 10 m, essendo nel tipo di frazionamento di cui in atti la detta particella 1437 lungo il confine conteso larga 5 m nel tratto confinante con le particelle 1436 e 1435 e larga 4 m nel tratto confinante con le particelle 1434 e 1433, e dall’art. 7, ultimo periodo, della relativa CONVENZIONE, secondo cui “Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione dei lottizzati”.
  7) Decadenza dell’azione di reintegrazione nel possesso della striscia contenente il canale di scolo in cui l’impresa IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL riversava materiale terroso per conto dei ricorrenti, che se ne volevano impossessare, e assurdità sul fatto che l’ing. Nociti da solo in un mese manualmente avesse potuto scavare lo stesso canale. Nel ricorso de quo i ricorrenti ritengono che “nel mese di Agosto 2014” “il Nociti Domenico” sottraeva ai ricorrenti, “occupando – lungo tutto il confine tra le proprietà – una larga striscia di terreno (in alcuni punti larga circa m 5,00)”, “realizzando (nella parte di fondo occupata) un fosso e/o cunetta di notevoli dimensioni (circa m 1,50 di larghezza) (vv. doc. 1 – foto n 7-8-9-10)”, senza però, guarda caso, produrre almeno una foto, mostrante questa larga striscia di terreno occupata lungo tutto il confine di lunghezza complessiva di circa 63,50 m, antecedente alla presunta realizzazione di detto “fosso e/o cunetta di notevoli dimensioni”. Inoltre, di questo scavo, non solo è stata omessa la profondità, almeno quella media, ma la suddetta larghezza non è costante, ma varia a seconda della profondità, oltrepassando nei tratti più profondi i 2,00 m di larghezza in sommità, dato che la sezione non è rettangolare onde evitare frane, per la realizzazione del quale manualmente, visto che non è stato indicato l’utilizzo di mezzi meccanici, né l’intervento di altre persone, non sarebbe bastato il solo mese di agosto 2014, ma ci sarebbe voluto almeno un anno. Infine, come si può constatare nella FOTO N. 11 – APR. 2014 per essere le piante erbacee molto verdi e corte, nel mese di Aprile 2014 e precedenti e non nel mese di Agosto 2014, come sostenuto nel ricorso de quo, “il Nociti Domenico” provvedeva alla rimozione del materiale terroso riversato nel canale di scolo nei mesi precedenti dall’impresa IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL, aggiudicatrice dei lavori di urbanizzazione primaria, mentre effettuava lo sbancamento e lo spianamento della strada ubicata oltre il margine sinistro dello stesso canale, come risulta dalle FOTO NN. 1, 2, 9 e 10, perciò l’azione di reintegrazione deve ritenersi decaduta, essendo stato il ricorso de quo depositato il 23/06/2015. Va però aggiunto che, non potendo iniziare l’Azione di reintegrazione prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 8 della CONVENZIONE de qua, per la presenza nei lotti dei ricorrenti delle sole tre case di civile abitazione suddette, abusivamente costruite, una volta terminata parte di questi lavori a fine giugno 2015, precisamente la rete fognante e acque bianche, ma non ancora dichiarata a regola d’arte dal Comune territorialmente competente, per come previsto dall’art. 9, comma 1, della CONVENZIONE medesima, già una settimana prima, cioè il 23/06/2015, è stato depositato il ricorso de quo, così che la notifica dello stesso ricorso è avvenuta il 13/07/2015, cioè dopo il termine dei suddetti lavori, così che, avendo bisogno di un intero anno per evitare la decadenza de qua, i ricorrenti si sono inventato che nel mese di agosto 2014 sia avvenuto il presunto spoglio, per non far risultare la relativa azione decaduta. “Il termine annuale di decadenza per l’esercizio dell’azione di manutenzione”, nella fattispecie: di spoglio, “decorre, in presenza di una pluralità di atti di turbativa che risultano intimamente connessi tra loro, dal compimento del primo di tali atti, in quanto ciascuno di essi è espressione di un’unica condotta lesiva dell’altrui possesso e non e idoneo a concretare una molestia a sé stante” (Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2007, n. 16077).
  8) Descrizione del canale di scolo, della cunetta di cemento e dello scarico dell’acquedotto che si riversa nello stesso canale. È un canale di scolo secolare, se non millenario, che oltrepassa nei tratti più profondi i 2,00 m di larghezza in sommità, che fa da confine, percorrente il fondo valle, lungo i cui margini ci sono diverse querce, che lo rende inamovibile e che continua, nella stessa lottizzazione, lungo il confine delle particelle 1431 e 1428 del foglio 21, Catasto Terreni, del Comune di Spezzano Albanese (CS) e prosegue lungo il confine della particella ex 89 dello stesso foglio catastale di proprietà dei Quintieri e, forse, anche di altri, facente parte di un’altra lottizzazione urbanistica, e che dopo 3 m circa dall’inizio di quest’ultima particella termina sul margine destro di detto canale, incassata in un blocco di cemento di 1,60 m di lunghezza, di 0,40 m di larghezza e di più di 1,00 m di altezza, una condotta di scarico dell’acquedotto di Spezzano Albanese, realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel 1961, che si riversa nel medesimo canale di scolo (cfr. FOTO NN. 1, 2, 9 e 10, prima della rimozione del materiale terroso riversato, FOTO N. 11, durante la rimozione medesima, e FOTO NN. 3, 5 e 7, dopo la detta rimozione), mentre a 17,50 m dall’inizio a monte di questo confine, percorso dallo stesso canale, insisteva in questo canale una cunetta di cemento lunga 3,00 m, larga 2,10 m, profonda almeno un metro e con pareti laterali di 0,20 m di spessore, effettuata dalla stessa Cassa a protezione dello stesso acquedotto attraversante quivi lo stesso canale, la quale agli inizi degli anni novanta è stata spostata lateralmente a 0,80 m dal margine destro dello stesso canale dal Comune di Spezzano Albanese durante i lavori dell’ultimo acquedotto, il cui Direttore dei Lavori è stato il defunto ing. Giuseppe Chiurco, a monte della quale è stato costruito un pozzetto del suddetto ultimo acquedotto (cfr. FOTO N. 5), il passaggio del quale, pozzetto compreso, è stato costruito senza il Decreto istituente la relativa servitù. Il detto canale di scolo raggiunge il confine della proprietà dei ricorrenti nel punto più basso di Via San Domenico, a monte del quale la percorre per 40 m circa, poi, proseguendo più a monte, il medesimo canale fa da confine, da un lato, tra le particelle 747, 1452, 1453, ecc. e, dall’altro lato, tra le particelle 1439 e 1440, riportate al medesimo foglio 21 (cfr. Tipo di frazionamento prodotto dalla controparte).
  9) Luoghi in cui si dimostra il passaggio del canale di scolo. Lo strato di conglomerato bituminoso sottostante all’attuale strato, disteso erroneamente oltre la larghezza della strada (Via San Domenico) di 3,60 m circa, che subito prima dell’imbocco del canale di scolo, al di qua del palo a margine dello stesso imbocco, piega a sinistra per evitarlo, di cui alla FOTO N. 6 del 21/01/2015, dimostra essere quivi l’imbocco dello stesso canale; la base del tronco e le radici dell’albero a margine dell’imbocco di Via San Domenico del canale di scolo a confine, bruciato nel luglio 2013 da ignoti, dopo aver imbevuto con carburante perfino la detta base con le sue radici, di cui alla FOTO N. 8 del 26/07/2015, dimostrano essere quivi l’imbocco dello stesso canale; le due radici sul fondo del canale di scolo della quercia a 27 m circa da Via San Domenico con corteccia ruvida, simile a quella dei rami, per essere a contatto dell’aria e per il passaggio dell’acqua proprio in questo punto, in quanto le radici sotto terra hanno una corteccia liscia, di cui alla FOTO N. 4 del luglio 2014, dimostrano essere quivi il passaggio dello stesso canale; la parte inferiore dei tre tronchi di quercia con corteccia ruvida all’interno del canale di scolo, a margine della proprietà dei ricorrenti, di cui alle FOTO N. 12, 13, 14 e 15, dimostrano l’esistenza dello stesso canale in questo tratto.
  10) Passaggio del canale di scolo a 0,80 m dalla sponda della cunetta di cemento, spostata dal canale dal Comune, alla cui sponda opposta la fiancheggia una quercia. Al punto 2) del ricorso de quo si afferma, tra l’altro, che: “nel passato, da sempre, il limite tra le proprietà dell’ing. Nociti e/o dei suoi danti causa e il fondo degli attuali proprietari era individuato da un filo spinato apposto sul tronco degli alberi di quercia situati proprio lungo il confine tra le due proprietà (come dalla foto che vi viene mostrata)”, sul presupposto che detta foto sia quella riportante il n. 8, dato che è l’unica foto tra quelle prodotte dalla parte ricorrente in cui viene indicato il limite presunto suddetto, segnato in corrispondenza della relativa quercia, la presenza quasi a contatto e a destra di detta quercia della suddetta cunetta di cemento, lunga 3,00 m, larga 2,10 m, profonda almeno un metro e con pareti laterali di 0,20 m di spessore, facente parte del detto canale e, come detto, spostata dal Comune nel punto mostrato nella stessa foto, in cui il confine diventa spezzato, mentre quello effettivo, corrispondente a quello catastale, non è spezzato, esclude che la stessa quercia possa indicare il limite de quo, essendo, come più volte detto, lo stesso limite tracciato dal canale in discussione, collocato sul confine catastale. In altre parole, prevalendo la detta cunetta nella posizione che aveva originariamente (perché nella posizione attuale non ha alcuna funzione, essendoci a monte, come detto, un pozzetto dei primi anni novanta, che fa da confine e che impedisce il passaggio delle relative acque), rispetto alla quercia suddetta, detto limite va individuato col medesimo canale (ubi maior minor cessat).
  11) Illegittimità delle tre planimetrie dello stato dei luoghi e corrispondenza del confine contestato dai ricorrenti con lo stesso confine riportato nel Tipo di frazionamento prodotto dagli stessi ricorrenti. Le 3 Planimetrie dello stato dei luoghi, che riguardano la lottizzazione de qua, non riportano la sottoscrizione di un tecnico a ciò abilitato, oltre a non recare gli estremi di approvazione comunale, il Parere di conformità regionale allo strumento urbanistico generale ed il Parere favorevole dell’ufficio del Genio Civile di Cosenza, una, pur riportando la scala 1:500, non è in scala, perché risulta ridotta rispetto all’originale, mentre nelle altre due, addirittura, non è riportata la relativa scala ed, in ogni caso, il confine contestato, riportato in tutt’e tre, è difforme dallo stesso confine delimitante la particella 1437, foglio 21, di cui al Tipo di frazionamento n. 4435 – 4436 anno 2003 in scala 1:2000 (altrimenti detto RILIEVO CON POLIGONALE al punto 2) dell’elenco atti in fine Ricorso), che corrisponde a quello effettivo, cioè al canale di scolo o, verosimilmente, alla sua linea intermedia.
  12) Illegittimità delle sommarie informazioni assunte al di fuori dell’udienza di cui all’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. Ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., “Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.” e non avendo provveduto “inaudita altera parte” con detto decreto (essendo stato notificato all’ing. Domenico Nociti solo il ricorso de quo col relativo decreto di fissazione dell’udienza), per l’emissione del quale il giudice, “ove occorra”, può assumere “sommarie informazioni” in assenza del contraddittorio, non può il medesimo giudice né assumere e, addirittura, neanche ammettere che vengano assunte, “sommarie informazioni” nelle udienze di cui al comma 1 del suddetto articolo, che si effettuano con il contraddittorio delle parti, come accaduto nell’udienza del 5 agosto 2015, perché illegittime. "Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili — coloro che abbiano reso «sommarie informazioni» ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto «inaudita altera parte»" (Cass. civ., sez. II, 21/11/2006, n. 24705, Suriano c. Fittipaldi, Giust. civ. Mass. 2006, 11). “Nei procedimenti possessori, come in quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto, le sommarie informazioni fornite informalmente dai testi non sotto il vincolo del giuramento nella prima fase del giudizio ai sensi dell'art. 689, comma 1, c.p.c., pur non costituendo prova testimoniale in senso tecnico e proprio, sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice in sede di decisione del merito” (Cass. civ., sez. II, 11/11/2004, n. 21417, Demartis c. Cossu, Giust. civ. Mass. 2004, 11).
  13) Omessa produzione da parte dei ricorrenti del piano di lottizzazione (variante) relativo al secondo parere di conformità allo strumento urbanistico generale. Nella Delibera del Consiglio Comunale di Spezzano Albanese n. 33 del 24/07/2003 di approvazione del Piano di lottizzazione risulta indicato il Parere di conformità allo strumento urbanistico generale n. 558 del 17/04/2003, mentre nel PERMESSO DI COSTRUIRE PER ESEGUIRE ATTIVITÀ EDILIZIA del Comune di Spezzano Albanese n. 12/13 del 16/08/2013, riguardante la stessa lottizzazione, risulta indicato il Parere di conformità allo strumento urbanistico generale prot. 839/07 del 10/08/2007, che sicuramente è stato dato per una successiva variante al suddetto piano di lottizzazione, non prodotta dai ricorrenti nel processo de quo.
  14) DIFFIDA del 25/05/2015 dei difensori dei ricorrenti effettuata senza mandato o procura e illegittimità degli inviti generici degli istanti a ripristinare lo stato dei luoghi. La DIFFIDA del 25/05/2015, inviata con racc. AR n. 14980171421-8 del 28/05/2015 dall’Ufficio Postale di 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS), ricevuta in data 29/05/2010, con cui si contesta l’individuazione di “un nuovo confine”, è stata effettuata dai ricorrenti avvocati Rosita Mortati e Maria Calderaro senza alcun mandato o procura, in quanto le firme apposte in calce alla DIFFIDA de qua dagli “assistiti” per ratifica, non autenticate dai procuratori, escludono qualsiasi mandato o procura. Difatti in base ai seguenti principi di diritto: “L'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L'avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore. Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato di difesa, poiché la procura in forma scritta di cui all'art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante apparente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli estremi della relativa fattispecie (cioè quando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il valido conferimento dei poteri rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore” [Cass. civ., sez III, 5 dicembre 2011 (ud. 7 ottobre 2011), n. 25984]. Né si può ritenere legittima l’affermazione dei ricorrenti secondo cui “gli istanti hanno invitato più e più volte il Nociti a ripristinare lo stato dei luoghi ma senza esito”, essendo questi inviti generici, al tal punto, non solo, da non consentire il diritto di difesa, ma, addirittura, non si fa menzione degli stessi nella suddetta diffida del 25/05/2015.
  Per tutto ciò che è stato ritenuto in fatto e considerato in diritto,
SI CHIEDE
  1) previa revoca del provvedimento emesso dal giudice nell’udienza del 5 agosto 2015, che siano decise le due questioni pregiudiziali eccepite nel presente atto;
  2) nel merito, il rigetto del ricorso de quo con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi, con riserva di chiedere nella sede competente la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni.
  Si producono:
  1. Copia fotostatica dell’atto di donazione del notaio Gabriele Martino del 04/12/1984, rep. n. 21305, racc. n. 10719, registrato a Cassano Jonio il 21/12/1984, n. 2066, Mod. 1, Vol. 125, trascritto a Cosenza il 19/12/1984, n. 31178 e n. 100555, con allegata copia fotostatica della prima pagina del Tipo di frazionamento del 27/09/1984 a cura dell’ing. Domenico Nociti.
  2. Copia fotostatica della DIFFIDA del 25/05/2015 degli avvocati Rosita Mortati e Maria Calderaro, inviata con racc. AR n. 14980171421-8 del 28/05/2015 dall’Ufficio Postale di 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS), ricevuta in data 29/05/2010, con copia fotostatica della relativa busta racc. AR.
  3. FOTO N. 1 DEL 03/11/2013 - A SX FINO ALLE QUERCE È PROPRIETÀ CORTESE ED ALTRI. A DX DELLE QUERCE C'È IL CANALE DI SCOLO CON CESPUGLI. TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA ED IL TERRENO SCARICATO OLTRE IL MARGINE SX DEL CANALE È UN TENTATIVO DI RIEMPIMENTO DELLO STESSO CANALE AL FINE DI COLMARLO ED ANNETTERLO ALLA PROPRIETÀ DEI CORTESE ED ALTRI.
  4. FOTO N. 2 – DEL 01/01/2014 – CANALE DI SCOLO CON GENIALE PICCHETTO A CENTRO CANALE.
  5. FOTO N. 3 – SETT.-OTT. 2014 – CANALE DI SCOLO RIPULITO DALLE STERPAGLIE, DAL MATERIALE DI RISULTA E DAL TERRENO RIVERSATO DAL MARGINE DELLA PROPRIETÀ CORTESE ED ALTRI.
  6. FOTO N. 4 – LUG. 2014 – RADICI SUPERFICIALI DELLA QUERCIA A 27 m CIRCA DA VIA SAN DOMENICO CON CORTECCIA RUVIDA, SIMILE A QUELLA DEI RAMI, PER ESSERE A CONTATTO CON L’ARIA E PER IL PASSAGGIO DELL’ACQUA DEL CANALE DI SCOLO IN QUESTO PUNTO.
  7. FOTO N. 5 DEL 26/07/2015 - ALBERO CON RADICI IN SUPERFICIE DI CUI ALLA FOTO N. 4, UNA DELLE QUALI SEMIDISTRUTTA IL 29-30 MAGGIO 2015 DURANTE I LAVORI DELL'IMPRESA IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL. SI INTRAVEDONO, INOLTRE, LA CUNETTA DI CEMENTO COSTRUITA IL 1961 A 0,80 m DAL CANALE DI SCOLO ED IL POZZETTO COSTRUITO INIZI ANNI '90 A MARGINE DEL CANALE ED A MONTE DELLA CUNETTA, OLTRE AL POZZETTO IN COSTRUZIONE ALL'ESTREMA DX.
  8. FOTO N. 6 DEL 21/01/2015 – STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SOTTOSTANTE ALL’ATTUALE STRATO, DISTESO ERRONEAMENTE OLTRE LA LARGHEZZA DELLA STRADA DI 3,60 m CIRCA, CHE SUBITO PRIMA DEL CANALE DI SCOLO, AL DI QUA DEL PALO A MARGINE DELLO STESSO CANALE, PIEGA A SINISTRA PER EVITARLO.
  9. FOTO N. 7 DEL 26/07/2015 – VISTA DEL CANALE DI SCOLO FINO ALLO SBOCCO IN ESSO DELLA CONDOTTA DI SCARICO (A SX) DELL’ACQUEDOTTO COSTRUITO NEL 1961, ESCLUSO IL TRATTO DELLA FOTO N. 5 E DELL’IMBOCCO A MARGINE DI VIA SAN DOMENICO.
  10. FOTO N. 8 DEL 26/07/2015 - ALBERO BRUCIATO NEL LUGLIO DEL 2013 DA IGNOTI A MARGINE DELL'IMBOCCO DI VIA SAN DOMENICO DEL CANALE DI SCOLO A CONFINE, DOPO AVER IMBEVUTO CON CARBURANTE PERFINO LA BASE DEL TRONCO E LE RADICI (A SX).
  11. FOTO N. 9 - FEB-MAR 2014 - L'IMPRESA IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL MENTRE EFFETTUAVA LO SBANCAMENTO DELLA STRADA, RIVERSAVA IL TERRENO SBANCATO NEL CANALE DI SCOLO COL FINE PREMEDITATO DI EFFETTUARE IL RIEMPIMENTO DELLO STESSO.
  12. FOTO N. 10 - FEB-MAR 2014 - L'IMPRESA IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL MENTRE EFFETTUAVA LO SBANCAMENTO DELLA STRADA, RIVERSAVA IL TERRENO SBANCATO NEL CANALE DI SCOLO COL FINE PREMEDITATO DI EFFETTUARE IL RIEMPIMENTO DELLO STESSO.
  13. FOTO N. 11 – APR. 2014 – RIMOZIONE DEL MATERIALE TERROSO RIVERSATO NEL CANALE DI SCOLO.
  14. FOTO N. 12 DEL 25 LUG 2015 – PARTE INFERIORE DEL PRIMO DEI TRE TRONCHI DI QUERCIA CON CORTECCIA RUVIDA DENTRO IL CANALE DI SCOLO.
  15. FOTO N. 13 DEL 25 LUG 2015 – PARTE INFERIORE DEL SECONDO DEI TRE TRONCHI DI QUERCIA CON CORTECCIA RUVIDA DENTRO IL CANALE DI SCOLO.
  16. FOTO N. 14 DEL 26 LUG 2015 – PARTE INFERIORE DEL TERZO DEI TRE TRONCHI DI QUERCIA CON CORTECCIA RUVIDA DENTRO IL CANALE DI SCOLO (VISTA VERSO VALLE).
  17. FOTO N. 15 DEL 25 LUG 2015 – PARTE INFERIORE DEL TERZO DEI TRE TRONCHI DI QUERCIA CON CORTECCIA RUVIDA DENTRO IL CANALE DI SCOLO (VISTA VERSO MONTE).
  18. FOTO N. 16 DEL 15 APR 2015 – SCAVO DELLA RETE FOGNANTE E ACQUE BIANCHE NEL TRATTO INIZIALE DEL TRACCIATO DI STRADA DELLA LOTTIZZAZIONE DEI RICORRENTI A CONFINE CON LA PROPRIETÀ DI MARIA CARMELA ANTONIETTA NOCITI.
  Salvis Iuribus.
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avv.


PROCURA AD LITEM
  Io sottoscritto ing. Domenico Nociti, nato a Spezzano Albanese il 10/11/1947 ed ivi residente in Via San Domenico, n. 104, nomino l’avv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  per difendermi nella presente causa civile n. 1479/2015, promossa con ricorso ex art. 703 c.p.c. da Cortese Maria + 4 contro il sottoscritto. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso avvocato, che autorizzo al trattamento dei miei dati personali. In conseguenza della presente nomina, con il presente atto revoco la precedente nomina a mio difensore per la stessa causa fatta all’avv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TRIBUNALE  DI  CASTROVILLARI
Sezione Civile
VERBALE  DELLA  PRIMA  UDIENZA
AVANTI  AL  GIUGICE  ISTRUTTORE
(Art. 183 C. P. C.)

  L’anno 2015 addì cinque agosto nella sede del suddetto Tribunale Avanti al Giudice dott.ssa De Marco Maria Giovanna designato con decreto del Presidente in data ............................................ per l’istruzione della causa civile promossa con ricorso ex art. 703 cpc da Cortese Maria + 4
contro Nociti Domenico
in punto a reintegra nel possesso.
  Sono comparsi per parte ricorrente gli avv.ti Mortati e Calderaro che depositano originale ricorso per la reintegra nel possesso regolarmente notificato al ricorrente. Gli avv.ti Mortati e Calderaro impugnano e contestano punto per punto quanto ex adverso dedotto, eccepito, documentato, argomentato, depositato, richiesto e concluso perché destituito di ogni fondamento sia in fatto e in diritto. Sono presenti personalmente Cortese Maria e Marzullo Giacinto. Gli avv.ti Mortati e Calderaro, in particolare, impugnano e contestano recisamente l’eccezione preliminare di decadenza della domanda per decorso del termine annuale dal lamentato spoglio. Invero, l’azione a tutela del sofferto spoglio veniva intrapresa dai ricorrenti tempestivamente, considerato che l’alterazione dello stato dei luoghi perpetuata arbitrariamente ed illegittimamente dal Nociti avvenne nel mese di agosto 2014 (allorché l’odierno resistente rimuoveva i picchetti che delimitavano le proprietà degli istanti e, occupando lungo tutto il confine tra le proprietà Cortese/Nociti una larga striscia di terreno su cui realizzava un fosso e/o cunetta di notevoli dimensioni) mentre il ricorso veniva depositato il 23/6/15. Pertanto, l’avversa eccezione di decadenza dell’azione si appalesa del tutto infondata e va rigettata.
  Va altresì rigettata l’eccezione avversa di carenza di legittimazione passiva del resistente per non essere il Nociti Domenico proprietario del fondo confinante, considerato che comunque tale circostanza è ininfluente nel presente giudizio in quanto il Nociti è comunque l’autore materiale dello spoglio. Del pari si appalesa del tutto infondata ogni eccezione avversa sull’incertezza dei confini tra i fondi, in quanto gli stessi limiti tra i terreni erano ben individuati anche attraverso l’apposizione di filo spinato sui tronchi di quercia, per come emerge dalla foto no 6 allegata al fascicolo di parte ricorrente. Relativamente, poi, ad ogni deduzione avversaria sui picchetti apposti lungo i confini tra le proprietà, si evidenzia che gli stessi picchetti apposti dal tecnico dei ricorrenti, venivano arbitrariamente e illegittimamente rimossi dal Nociti al momento dell’alterazione dello stato dei luoghi. Inoltre, detti picchetti non venivano apposti all’interno della proprietà Nociti né i ricorrenti hanno riempito con materiale di risulta alcun canale. È altresì presente l’avv. Alcide Simonetti, il quale, nel riportarsi integralmente al proprio atto di costituzione difensivo (che deve ritenersi del tutto trascritto), nonché alla documentazione prodotta nel fascicolo di parte, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto ed insiste nelle eccezioni preliminari e a tutto quanto dedotto nell’atto sopra richiamato e chiede il rigetto della domanda. Gli avv.ti Mortati e Calderaro impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed insistono nelle proprie richieste. I procuratori delle parti ricorrenti fanno presente che gli informatori non sono presenti e pertanto chiedono un breve rinvio.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, concede il chiesto rinvio sino all’udienza del 24.9.15, ore 12, per sentire le parti personalmente, nonché gli informatori, limitati nel numero di due per ciascuna parte.
F.to   MGMrco

Omissioni da parte dell’avv. Simonetti.
  L’avv. Alcide Simonetti, oltre a non aver proposto le suddette due questioni pregiudiziali alla domanda di reintegrazione nel possesso dei ricorrenti nell’udienza del 5 agosto 2015 (la prima delle quali è stata proposta soltanto con la MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE depositata il 4 agosto 2015, senza priorità pregiudiziale, consentendo la prosecuzione del giudizio), la cui proposizione avrebbe fatto terminare seduta stante il procedimento possessorio de quo, avrebbe dovuto fare le controdeduzioni alle eccezioni fatte dai ricorrenti nella stessa udienza con quanto segue:
I) Come si può constatare nella FOTO N. 11 – APR. 2014, allegata al fascicolo di parte convenuta, per essere le piante erbacee molto verdi e corte, nel mese di Aprile 2014 e precedenti e non nel mese di Agosto 2014, come sostenuto nell’udienza del 5 agosto 2015, “il Nociti Domenico” provvedeva alla rimozione del materiale terroso riversato nel canale di scolo nei mesi precedenti dall’impresa IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL, come risulta dalle FOTO NN. 1, 2, 9 e 10, allegate allo stesso fascicolo, perciò l’azione di reintegrazione deve ritenersi decaduta, essendo stato il ricorso de quo depositato il 23/06/2015.
II) La parte ricorrente ha affermato nella stessa udienza che “l’odierno resistente rimuoveva i picchetti che delimitavano le proprietà degli istanti e,” occupava “lungo tutto il confine tra le proprietà Cortese/Nociti una larga striscia di terreno”, nonché di “non essere il Nociti Domenico proprietario del fondo confinante” e che “il Nociti è comunque l’autore materiale dello spoglio” di una parte del possesso dei ricorrenti, fatto, quest’ultimo, assurdo perché, non essendo l’ing. Domenico Nociti proprietario del fondo confinante con i ricorrenti, lo stesso non può essere considerato l’autore materiale dello spoglio di una parte di fondo presunta in possesso dei ricorrenti, perché nulla è passato in suo possesso. “Vero è che questa Corte spiega che sono passivamente legittimati all'azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi per tale il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177). Nondimeno soggiunge che, affinché colui il quale abbia collaborato con l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177)” (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2015, n. 8811). In ogni caso, se spoglio ci sia stato tra fondi limitrofi, questo spoglio determina un incremento della proprietà di un fondo a svantaggio dell’altro, con la conseguenza che la relativa azione da intraprendere è petitoria e non possessoria.
III) La parte ricorrente afferma, inoltre, nella medesima udienza che “gli stessi limiti tra i terreni erano ben individuati anche attraverso l’apposizione di filo spinato sui tronchi di quercia, per come emerge dalla foto no 6 allegata al fascicolo di parte ricorrente” ed “evidenzia che gli stessi picchetti apposti dal tecnico dei ricorrenti, venivano arbitrariamente e illegittimamente rimossi dal Nociti”. Non emergendo alcun filo spinato lungo tutto il confine “dalla foto no 6 allegata al fascicolo di parte ricorrente” e non potendo il tecnico dei ricorrenti, di cui non viene fatto il nome per averne conferma, apporre picchetti per stabilire il confine de quo, il detto limite non può che essere individuato dalla presenza in loco del canale di scolo secolare, se non millenario.
IV) Inoltre, si afferma, sempre nella stessa udienza, che “né i ricorrenti hanno riempito con materiale di risulta alcun canale”, contrariamente a quanto emerge dalle foto nn. 1, 2, 9 e 10, allegate al fascicolo di parte convenuta, in cui si rileva che l’impresa IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL, aggiudicatrice dei lavori di urbanizzazione primaria, mentre effettuava lo sbancamento e lo spianamento della strada ubicata oltre il margine sinistro del canale di scolo, riversava il relativo materiale nello stesso canale nei primi mesi invernali del 2014 col fine premeditato di effettuarne il riempimento.
V) Infine, “I procuratori delle parti ricorrenti fanno presente che gli informatori non sono presenti e pertanto chiedono un breve rinvio.” Una volta che il decreto di cui all’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., per l’effettuazione del quale, ove occorra, il giudice assume sommarie informazioni inaudita altera parte, non è stato emesso, la presenza degli informatori nell’udienza con contraddittorio del 5 agosto 2015 non è più necessaria, così come non lo è per le successive, per cui l’affermazione secondo cui “gli informatori non sono presenti e pertanto chiedono un breve rinvio” è illegittima, così come è illegittima, per lo stesso motivo, sentire da parte del giudice i medesimi “informatori, limitati nel numero di due per ciascuna parte”, soprattutto perché la parte convenuta, a cui è stata concessa la stessa facoltà dei ricorrenti, era esclusa dal procedimento possessorio, da svolgere senza contraddittorio (inaudita altera parte), per l'emissione del decreto de quo.
VI) Per quanto riguarda la facoltà concessa dal giudice nella medesima udienza di “sentire le parti personalmente”, si fa notare che, quando il processo si svolge correttamente, la comparizione personale della parte può essere utile per arricchire il contraddittorio su fatti sui quali, involontariamente, non si è posta una particolare attenzione; ma quando il processo è stato ingarbugliato, come nella fattispecie, non consentendo la legge alla parte personalmente da sentire di sostituirsi al proprio difensore, è meglio rinunziate a detta facoltà per non consentire che quella parte possa essere utilizzata in modo strumentale. “Seppure è vero che nel processo cautelare non sussiste alcun onere di comparizione personale delle parti, essendo sufficiente - ai fini del contraddittorio - l’audizione dei soli difensori, è altrettanto vero che nulla impedisce al giudice di ascoltare personalmente le parti” (cfr. Trib. Milano, 25 marzo 1996, in Corr. giur., 1997, 216).
























TRIBUNALE  DI  CASTROVILLARI
Sezione Civile
VERBALE D’UDIENZA AVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE
dott.ssa De Marco Maria Giovanna per l’istruzione della causa civile promossa con ricorso ex art. 703 cpc da Cortese Maria + 4 contro Nociti Domenico
in punto a reintegra nel possesso.
  « Successivamente, oggi 24/9/2015, per Nociti Domenico si costituisce in giudizio l’Avv. Salvatore Sisca che deposita fascicolo di parte con comparsa di costituzione ed i documenti ivi indicati. L’Avv. Sisca Chiede che il Sig. Giudice revochi il provvedimento emesso all’udienza del 5 agosto 2015 sulle[1] questioni pregiudiziali eccepite con la comparsa depositata in data odierna, nonché in quelle già sollevate dal precedente difensore Avv. Alcide Simonetti. Per i ricorrenti sono presenti gli avv.ti Rosita Mortati e Maria Calderaro, le quali riportansi a quanto dedotto, richiesto, eccepito, concluso e documentato nei propri atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente trascritti, impugnano e contestano in ogni sua parte l’odierna comparsa avversa di costituzione e risposta e tutta la documentazione prodotta, poiché inammissibile, oltremodo tardiva, infondata, ininfluente nel presente giudizio e assolutamente in pieno ed evidente contrasto con la normativa giuridica relativa in materia. In particolare gli avv.ti Mortati e Calderaro impugnano e contestano ogni eccezione preliminare avversa poiché del tutto infondate sia in fatto che in diritto e si riportano altresì a quanto già ampiamente argomentato e controdedotto in merito nella precedente udienza e di cui ai verbali di causa (di intendersi qui integralmente trascritti). Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente, oltre a riportarsi a quanto dedotto nel verbale dell’udienza del 5 agosto 2015, si evidenzia che, in ogni caso, oltre ad essere l’autore materiale dello spoglio, il Nociti Domenico è altresì possessore del fondo confinante con quello dei Cortese e comunque coabita con la propria sorella Nociti Maria Carmela (indicata dallo stesso resistente come proprietaria del terreno de quo) in un immobile sito nel fondo stesso e pertanto il Nociti Domenico ha un rapporto materiale e di disposizione del fondo in questione. Infatti è il Nociti Domenico l’autore materiale della realizzazione della cunetta e/o fosso nella proprietà dei ricorrenti. Gli avv.ti Mortati e Calderaro, inoltre, impugnano e contestano la comparsa costitutiva avversa, poiché – a causa della sua inintelligibilità, prolissità, assoluta mancanza di conformità ai crismi giuridici, - lede in maniera intollerabile il diritto di difesa. Sono presenti, personalmente, i ricorrenti Cortese Maria e Marzullo Giacinto, nonché gli informatori ing. Gallucci Gianfranco, Masci Gianluca ed Ernesto Iannuzzi. L’avv. Sisca impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito da controparte ed insiste nelle proprie richieste. È presente ai fini della pratica forense la dott.sa Simona Sisca. Gli avv.ti Mortati e Calderaro, in ogni caso, considerata la costituzione odierna del nuovo procuratore di parte resistente, chiedono termine per esaminare e controdedurre agli assunti di parte resistente.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, concede il chiesto termine sino all’udienza del 19.11.15 ore 12:30 con termine fino a 10 giorni prima per deposito di brevi deduzioni. »
F.to  « MGM »
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  [1]^ Leggasi: « per le ».