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sabato 9 aprile 2011

Osservazioni sulla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,  n° 176 del 10/3/2011  (ud. 19/01/2011)


  Nella sentenza di cui al Titolo, al punto I. delle considerazioni in DIRITTO risulta:
««I. In via preliminare va delibata l’eccezione di nullità formulata in base all’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 3 (n.d.convenuto: leggasi «comma 1») del decreto legge 3 Agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.17, comma 30 ter (n.d.convenuto: togliere «17, comma 30 ter», in quanto è un’erronea ripetizione).
Secondo il convenuto, la nullità discenderebbe dal fatto che "la fattispecie all’epoca era direttamente sanzionata dalla sospensione cautelare, prevista dall’art. 92, oltre che dall’art. 91, del D.P.R. n. 3 del 10 Gennaio 1957, che, non certo per negligenza, non è stata applicata dalla competente amministrazione".
L’eccezione è inammissibile e, nel merito, anche infondata.
E' inammissibile perché l’interessato, chiaramente dimostrando di aver inteso o comunque interpretato in maniera del tutto erronea la disposizione sopra evidenziata, ha dedotto la nullità dell’atto di citazione non tanto per la mancanza di una specifica e concreta notizia di danno, che è poi l’unica ragione di fatto e di diritto in grado di legittimare il ricorso all’istituto previsto dall’art. 17, comma 30 ter, quanto perché a suo dire la fattispecie di causa sarebbe già sanzionata dal testo unico delle leggi sul pubblico impiego, il D.P.R. n. 3/1957, con la misura della "sospensione cautelare", un provvedimento che però l’amministrazione non avrebbe mai adottato a suo carico.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che il Nociti è stato convenuto dinanzi ad un organo di giustizia per essere giudicato in relazione ad una condotta fonte di danno erariale, per cui, ai fini della conseguente valutazione che il giudice è tenuto a fare, è del tutto ininfluente che la stessa condotta sia anche rilevante sotto il profilo disciplinare, ciò per l’ovvia considerazione che in tal caso il relativo procedimento si dipana sul piano esclusivamente amministrativo e dinanzi all’autorità da cui il soggetto dipende, le cui determinazioni non possono all’evidenza interferire con le valutazioni e le conseguenti decisioni che l’organo giudiziario andrà invece ad adottare all’esito di un procedimento non amministrativo ma giurisdizionale; il tutto senza considerare l’odierno atto di citazione risulta formulato sulla scorta di evidenti notizie di danno che l’amministrazione scolastica si è peritata di far pervenire a requirente contabile a mezzo di numerose informative tutte presenti in atti, per cui, come poc’anzi si accennava, anche nel merito l’eccezione di nullità risulta destituita di ogni fondamento.»»
  Si riporta di seguito la richiesta depositata presso la suddetta Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti in data 11 gennaio 2011:
CORTE dei CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE per la REGIONE CALABRIA

  Oggetto: Richiesta per far valere la nullità dell’Atto di Citazione Vert. n. 2005/00133/MNN del 13/7/2009 della Procura presso codesta SEZIONE, protocollato il 15/7/2009 al n. SZ10774/2009A e registrato al n. 17777 di codesta SEZIONE, con cui è stato citato il prof. ing. Domenico Nociti.

  Il sottoscritto prof. ing. Domenico NOCITI, nato a Spezzano Albanese (CS) il 10/11/1947 ed ivi residente in via San Domenico n.° 104, già docente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’I.T.I.S. “E. Fermi” di Castrovillari (CS), fa presente a codesta Corte, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, primo ed ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 3 agosto 2009 ed ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. n. 103 del 3 Agosto 2009, convertito dalla legge n. 141 del 3 Ottobre 2009, secondo cui "le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge" e "qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta", che l’Atto di Citazione di cui all’oggetto è nullo, perché la fattispecie all’epoca era direttamente sanzionata dalla “Sospensione cautelare”, prevista dall’art. 92, oltre che dall’art. 91, del D.P.R. n. 3 del 10 Gennaio 1957, che, non certo per negligenza, non è stata applicata dalla competente Amministrazione.
P.Q.M.
il sottoscritto chiede a codesta Corte di dichiarare la nullità del suddetto Atto di Citazione, oltre all’eventuale conseguente relativa decisione, con ogni ulteriore consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese, che si valutano forfettariamente in € 100 (diconsi euro cento) o qualsiasi altra somma ritenuta equa da codesta Corte, per aver effettuato il su esteso atto, per essersi recato dal luogo di residenza a Catanzaro e vice versa per il relativo deposito e per il consumo di un pasto prima del rientro.
  Catanzaro, lì 11 gennaio 2011. CORTE DEI CONTI
FIRMATO SEZIONE GIURISDIZIONALE
(prof. ing. Domenico NOCITI)     PER LA REGIONE CALABRIA
F.to Domenico Nociti 11 GEN. 2011
DEPOSITATO SEGRETERIA
SETTORE RESPONSABILITA'
PROT. N. 0000396/A
F.to VC Vasapollo
  La norma citata per esteso nella su riportata richiesta pone un limite per "l’esercizio dell’azione di danno erariale" alle procure della Corte dei conti, escludendo tutte "le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge", come quelle di cui al "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3, in particolare l’art. 92, oltre che l’art. 91, inerente alla sanzione della "Sospensione cautelare", che se applicata tempestivamente avrebbe anche impedito il danno de quo. Ma la detta Sezione, facendo finta di ignorare il vero contenuto dell’art. 17, comma 30-ter, primo ed ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 3 agosto 2009 ed ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. n. 103 del 3 Agosto 2009, convertito dalla legge n. 141 del 3 Ottobre 2009, al fine di coprire il vero responsabile del danno, cioè il dirigente dell’amministrazione che avrebbe dovuto applicare la suddetta sanzione, loro compagno di merenda od amico dei loro compagni di merenda, ha partorito questo topolino, cioè la sentenza de qua, morto, perché, secondo il suddetto comma 30-ter, primo ed ultimo periodo, essendosi la Sezione pronunciata, in seguito al deposito della richiesta, (che può essere) proposta in via autonoma indipendentemente dall’instauragione del giudizio di responsabilità e che la medesima invece ha ritenuto essere erroneamente un’eccezione ed, in quanto tale, "inammissibile e, nel merito, anche infondata", con la sentenza del giudizio di responsabilità, invece che con autonoma decisione, ha lasciato decorrere inutilmente i termini perentori di trenta giorni, in seguito ai quali diviene nullo l’atto di citazione a giudizio impugnato, senza il quale ogni atto successivo, sentenza del giudizio di responsabilità compresa, seguono la stessa sorte, risultando perciò giuridicamente inesistenti.
prof. ing. Domenico Nociti

CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE, sent. n. 12 del 03/08/2011 (ud. 25/05/2011 pros. 09/06/2011)
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