(Translates from the italian only!)

mercoledì 16 febbraio 2011

RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE avverso sentenza contumaciale n° 826 del 10/12/2010 (ud. 12/10/2010) della Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. II Pen.



A L L A   C O R T E   D I   C A S S A Z I O N E
R O M A
R I C O R S O

del sottoscritto NOCITI dott. ing. Domenico, nato a Spezzano Albanese il 10/11/1947 ed ivi residente in Via San Domenico n° 104, per la dichiarazione di inesistenza nell’ordinamento giuridico o per l’annullamento dell’intera sentenza contumaciale [Capi A) e B)] n° 826/10 Reg. Sent. del 12/10/2010, emessa dalla II Sez. Pen. della Corte d’Appello di Catanzaro e depositata in Cancelleria il 10/12/2010, notificata al sottoscritto per estratto contumaciale in data 30/12/2010 a mezzo plico postale racc. A.R. n° 77742069782-5 del 29/12/2010 del Centro Notifiche di Cosenza, Via V. Veneto, n. 59, dall’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico del Tribunale di Castrovillari (CS).
F A T T O   E   D I R I T T O
  A1) Per quanto riguarda le imputazioni di cui al capo A) della sentenza impugnata, come già dedotto in grado d’appello, si configura l’erronea applicazione della legge penale, oltre che la manifesta illogicità della motivazione, dato che il fatto criminoso non sussiste o, quanto meno, non è previsto dalla legge come reato, in quanto “ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regolarità dell’ufficio si riferisca ad un alterazione del funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso e non all’alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell’ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabile, con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio” {Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 35399 (ud. 8 giugno 2006), Novella [RV 235196]}, tenuto conto, che l’enorme durata dell’evento nel caso in questione è stato voluta dall’amministrazione, che non ha preso nessun provvedimento nell’immediato manifestarsi dello stesso. Il fatto stesso, secondo cui l’amministrazione non ha provveduto immediatamente a sospendere cautelarmente dal servizio il sottoscritto, è la prova più logica che ciò che è stato imputato al sottoscritto nel suddetto capo A) (consistente nel non presentarsi nelle ore a lui assegnate nelle classi 3a e 4a del corso B della sezione elettrotecnica dal 22.9.2003 fino al 16.1.2004, ovvero passando il tempo della lezione nello stesso periodo a riprendere con la videocamera gli alunni nella classe 3a A elettrotecnica, invece di tenere regolarmente lezione, ovvero ancora presentandosi nello stesso periodo in costante ritardo rispetto al previsto orario di inizio delle lezioni nelle classi 3a e 4a A elettrotecnica) non era da imputare allo stesso. Per questo motivo la Corte di merito, con manifesta illogicità, riportando nella sentenza impugnata la su riportata massima, la vorrebbe rendere non applicabile nella fattispecie, sfruttando l’enorme durata dell’evento dannoso, omettendo che il servizio era “agevolmente controllabile, con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento” dello stesso. Sullo stesso orientamento è stato sancito che: “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è necessario che l’evento del reato costituito dal turbamento della regolarità dell’ufficio o del servizio riguardi il funzionamento del servizio nel suo complesso e non già soltanto di un settore limitato di esso” {Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 6257 (ud. 7 gennaio 2003), Buonocore [RV 223740]}, “Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l’interruzione o il turbamento della sua regolarità riguardi un singolo atto senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell’ufficio” {Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2003, n. 15750 (ud. 6 marzo 2003), Cancelli [RV 224691]}, “Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.), è necessario che il turbamento della regolarità dell’ufficio o del servizio si riferisca ad un’alterazione, anche temporanea, del suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione o fruizione; tenendo conto infatti dell’obiettività giuridica del reato e della ratio della norma incriminatrice, non può ritenersi che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, possono costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, e cioè il regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al caso in cui un pubblico dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro più volte, per alcune ore e senza autorizzazione alcuna)” {Cass. pen., sez. II, 18 maggio 1998, n. 5851 (ud. 19 gennaio 1998), Camaiti; conforme, Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 1986, n. 4802, Massari; [RV 210731]}. Ciò nonostante, si fa notare che la massima riportata nella sentenza impugnata, secondo cui il reato in discussione «“è configurabile anche se l’interruzione o il turbamento della regolarità dell’ufficio o del servizio … siano temporaneamente limitati e coinvolgono solamente un settore e non la totalità delle attività” (cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2008, n. 334)», non solo non si riferisce ad una sola funzione, come quella svolta dal sottoscritto, ma ha gli estremi completamente errati, dato che quelli esatti, antecedenti di almeno dieci anni, sono i seguenti: Cass. pen. 4 giugno 1998, n. 6556 (ud. 27 marzo 1998), Covelli, e, conforme, Cass. pen. 16 aprile 1998, n. 4546, Barbieri e altro, [RV210890], entrambe della sez. VI, la quale ha successivamente cambiato orientamento, come si può constatare dalle prime tre massime precedentemente riportate.
  A2) Per quanto riguarda: il non presentarsi nelle ore a lui assegnate nelle classi 3a e 4a del corso B della sezione elettrotecnica dal 22.9.2003 fino al 16.1.2004, di cui al capo A) dell’imputazione della sentenza impugnata, si precisa che nell’atto di appello è stato fatto presente che, in base al D.M. (Istruzione) del 09/03/94, pubblicato nella G.U. n° 100 del 02/05/94, Supplemento Ordinario n° 68, recante: “Sostituzione degli orari e programmi di insegnamento vigenti” ecc., la cattedra di Tecnologie, Disegno e Progettazione (in sintesi: T.D.P.) è costituita da 4 ore nella III classe, 5 ore nella classe IV e 5 ore nella classe V di un sol corso, per complessive 14 ore di insegnamento a fronte. Inoltre, nello stesso quadro orario di COSTITUZIONE CATTEDRE del medesimo D.M. è riportata per T.D.P. la norma speciale curriculare [di deroga a quella generale di cui al comma 6 dell’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 24/07/2003 e pubblicato nella G.U. n° 188 del 14 agosto 2003, S.O. n° 135], secondo cui “il docente al quale è affidata la cattedra completerà l’orario in attività di organizzazione didattica nell’ambito dell’area di progetto”, le cui ore nel programma dell’attività denominata AREA DI PROGETTO, riportato nel medesimo D.M., sono indicate come attività extrascolastica (visite guidate, stages, campi scuola, ecc.). Per completare l’orario obbligatorio d’insegnamento, definito in 18 ore settimanali dal suddetto C.C.N.L., necessitano 4 ore settimanali da effettuare nella suddetta attività di organizzazione obbligatoria, in quanto tale è stata ritenuta dal suddetto D.M. l’attività da cui trae origine, cioè l’AREA DI PROGETTO. Tenuto conto che le settimane di un intero anno scolastico di almeno 200 giorni di lezione risultano almeno 200/6 = 33, dove 6 rappresenta i giorni di lezione di ciascuna settimana, e moltiplicando le almeno 33 settimane con le 4 ore suddette di completamento, si ottengono per un intero anno scolastico almeno 132 ore, che, a loro volta, ripartite tra le tre classi del corso-cattedra in proporzione all’orario d’insegnamento settimanale a fronte di ciascuna di esse, si scompongono in almeno 38 ore per la classe III, 47 ore per la classe IV e 47 ore per la classe V per un intero anno scolastico da effettuarsi preferibilmente con moduli intensivi, trattandosi, per l’appunto, di attività extrascolastica. Dato che nell’indirizzo de quo vi sono due corsi interi, ciò comporta due cattedre complete o, se si preferisce, rese complete dalla suddetta disposizione speciale nell’organico di diritto per la disciplina de qua. Alle precedenti due cattedre ordinarie di T.D.P. si aggiunge l’unica ordinaria già prevista nell’organico de quo di Sistemi elettrici automatici, composta con 4 ore nella classe III, 4 ore nella classe IV, 5 ore nella classe V del corso A e 5 ore nella classe V del corso B, per complessive 18 ore settimanali, cosi da ottenere tre cattedre ordinarie, come previsto dal suddetto D.M., e con orario non inferiore al suddetto orario d’obbligo. La quarta cattedra della classe di concorso e di abilitazione 35/A - Elettrotecnica ed applicazioni è stata già prevista nell’organico di diritto, riconducendo a 18 ore, in base all’art. 35, comma 1, della legge 289 del 27/12/2002, la cattedra della disciplina Elettrotecnica (che nel suddetto quadro forma cattedra inferiore alle suddette 18 ore settimanali) con 6 ore nella classe III e 6 ore nella classe V di un corso e 6ore nella classe III dell’altro corso. Le rimanenti due cattedre si ottengono nella maniera seguente, che consente di mantenere la continuità didattica in Impianti Elettrici in ciascuno dei due corsi: la quinta (cattedra) con 3 ore di Impianti Elettrici nella classe IV e 5 ore di Impianti Elettrici nella classe V di un corso e 5 ore di Elettrotecnica nella classe IV del corso A e 5 ore di Elettrotecnica nella classe IV del corso B; mentre la sesta (cattedra) con 3 ore di Impianti Elettrici nella classe IV e 5 ore di Impianti Elettrici nella classe V dell’altro corso, con 6 ore di Elettrotecnica nella classe V dell’altro corso e 4 ore di Sistemi elettrici automatici nella classe III o nella classe IV dell’altro corso. Infine residuano 4 ore di Sistemi elettrici automatici, rispettivamente, nella classe IV o nella classe III dell’altro corso. A ciò si sarebbe dovuto adempiere, oltre che per la normativa suddetta, anche per effetto della C.M. (Istruzione) n° 58, prot. n° 1881 del 09/07/2003 (M.I.U.R. - Dip. Serv. Nel Terr. - Uff. Supporto e Collab. Con il Capo Dip. - Uff. 2). “Anno scolastico 2003/04 - Adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto”, che al punto 4, ultimo periodo, dispone che: “Qualora si riveli indispensabile per il miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL. valuteranno l’opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione”. Invece è successo che nell’organico di diritto formato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Cosenza, su delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, le 4 ore residue di Sistemi elettrici automatici sono andate a finire nella cattedra di T.D.P. del corso B in sostituzione delle 4 ore di Attività di organizzazione didattica nell’ambito dell’Area di progetto. Per questo motivo nell’organico di diritto compaiono solo 6 cattedre (senza ore residue), di cui solo quella di 14 ore, formata secondo l’attuale assetto ordinamentale, doveva completare con la suddetta attività extrascolastica dell’AREA DI PROGETTO. Stabilito che al sottoscritto competeva la cattedra ordinaria di 14 ore di insegnamento frontale di T.D.P., le ore relative alla predetta Attività di organizzazione didattica dovevano essere assegnate al sottoscritto con la relativa programmazione di competenza dei relativi Consigli di classe, in base al detto D.M. Di conseguenza, addirittura, la competenza del Dirigente Scolastico per la conferma del sottoscritto alle classi era limitata solo alle dette 14 ore di insegnamento a fronte del corso A, perché le dette ore di completamento risultavano implicitamente assegnate, dato che, come visto, erano ore da svolgere nelle stesse tre classi del corso A. Non essendo perciò stata assegnata (confermata) al sottoscritto la propria cattedra di T.D.P. di 14 ore nel solo corso A (tenuta in continuazione dal sottoscritto dal lontano anno scolastico 1994/95), prevista anche dall’organico di diritto, lo stesso ha inteso eseguire l’ordine di servizio di assegnazione (conferma) delle classi del Dirigente Scolastico limitatamente a detto corso A. Nel ricorso in appello è stato eccepito, inoltre, che nella sentenza di 1° grado risulta che: “L’annotazione a tergo del provvedimento di assegnazione delle classi conferma quanto dichiarato dal Castriota in merito al rifiuto del Nociti di insegnare nelle classi III B e IV B”. Visto che in fase di notifica di detto ordine di servizio di assegnazione il sottoscritto si era premurato, per i motivi suddetti, di non effettuare lezione nel corso B, il Castriota avrebbe potuto nominare subito altro docente titolare o supplente nelle suddette classi, senza che ciò avesse comportato alcuna interruzione, invece di nominarlo dopo “oltre un mese”, come risulta nella sentenza di 1° grado. Comunque, nelle dette classi III e IV del corso B in detto periodo, rispettivamente, 3 ore settimanali su 4 e 4 ore settimanali su 5 sono state effettuate dal solo titolare compresente insegnante tecnico-pratico (I.T.P.) Giuseppe Cariati, mentre la restante ora settimanale di solito è stata effettuata da personale docente a disposizione, con la conseguenza che nel periodo precedente alla nomina del supplente le suddette due classi del corso B mai, o quasi mai, sono rimaste senza docente e ciò non ha sollecitato il Preside ha nominare subito il docente supplente o altro docente titolare (in considerazione della mancanza del docente titolare in queste classi), facilmente reperibile, considerata l’enorme disoccupazione in questo settore di attività. In merito all’affermazione contenuta nella sentenza di 1° grado, secondo cui «Il preside» … «si era ben guardato dall’assegnargli le quinte classi, dopo che, una volta, il professore si era rifiutato di redigere il documento finale, previsto dalla normativa e che costituisce la base per la “costruzione” della terza prova scritta dell’esame di maturità (v., a tale proposito, sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 541 dell’8.07.2003, emessa nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli art. 81 cpv. e 340 c.p., relativamente a detti fatti», è stato eccepito nell’atto d’appello che con ciò il preside ha voluto sanzionare il comportamento del sottoscritto, non assegnandogli (confermandogli) la quinta classe, senza la conclusione del relativo procedimento disciplinare e, soprattutto, con una sanzione non prevista dalla vigente normativa, quale quella di non assegnare (confermare) l’intero corso, la cui assegnazione (conferma) è espressamente prevista dal suddetto D.M. del 09/03/94. Nella sentenza di 1° grado risulta che: «Il provvedimento di assegnazione era stato notificato, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al Nociti che,tuttavia, aveva rifiutato di insegnare nelle classi della sezione B (v. provvedimento prot. N. 4331 del 23.09.2003, e annotazione sottoscritta dall’imputato), esplicitando, a tergo del documento stesso, le ragioni, da ravvisarsi nel suo impegno nell’“area di progetto”, la quale, però, era stata abolita (v. relativo verbale n. 237 della riunione del collegio dei docenti del 14.05.2003)». Essendo, tra l’altro, il detto verbale n. 237 inesistente nell’ordinamento giuridico, in quanto l’Area di progetto non è abolibile (art. 3, comma 2, D.M. Pubblica Istruzione, n. 234 del 26/6/00, pubblicato in G.U. n° 198, Serie generale, del 28/8/00), ma revocabile soltanto con D.M., con la conseguenza che la suddetta deliberazione del Collegio dei docenti può essere ritenuta una comunicazione con cui si invitano i Consigli di classe, che hanno l’obbligo di applicare questa parte del D.M. (Istruzione) 09/03/94 di tipo normativo e non provvedimentale, di compiere l’omissione di non effettuare l’Area di progetto, a cui il Preside si sarebbe dovuto opporre invece di promuoverla ed avvallarla, anche nella particolare fattispecie l’interruzione del pubblico servizio nel corso B, imputato al sottoscritto nel suddetto capo A), non sussiste o, quanto meno, non è previsto dalla legge come reato. “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 340 c.p., non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l’agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistesse l’elemento psicologico richiesto, in quanto l’imputato si era premurato di avvertire il reparto presso cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato)” {Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2003, n. 36354 (ud. 26 maggio 2003), Manna [RV 227032]}. Si veda anche: “Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all’art. 340 c.p., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell’evento di danno richiesto dalla norma in questione” {Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. Conforme, Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1999, n. 8651 (ud. 18 maggio 1999), P.G. in proc. Frangella ed altro [RV 214198]}. Alla luce di quanto in precedenza dedotto ed eccepito in appello, appare carente, sia sotto l’aspetto ampiamente omissivo che sotto l’aspetto della manifesta illogicità, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui nessuna valenza «può essere assegnata alla affermata illiceità della decisione del Collegio dei docenti, adottata nell’adunanza del 14.5.2003, con la quale era stata abolita l’Area di progetto obbligatoria, nonché all’asserita incompetenza del Dirigente Scolastico all’assegnazione delle ore di completamento, atteso che tali situazioni, ove provate, avrebbero potuto al più dar luogo ad un contenzioso di natura amministrativa».
  A3) La Corte di merito ha ritenuto che «la normativa richiamata nell’atto di impugnazione è diretta a disciplinare i rapporti interni alla P.A. ed eventualmente l’accertamento di illeciti disciplinari commessi dai dipendenti», liquidando con queste quattro chiacchiere, ampiamente omissive e manifestamente illogiche, le considerazioni tecniche eccepite nell’atto di appello, secondo cui il ritardo di cui al capo A) della sentenza impugnata non è stato rilevato in modo obiettivo e da personale competente, visto che l’accertamento dell’orario di lavoro mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato, di cui all’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge n° 724 del 23/12/94, all’epoca dei fatti non era previsto per i docenti, che hanno continuato a prendere la presenza apponendo la firma negli appositi spazi del registro di classe, mentre agli atti dell’Istituto de quo non risulta nessun ritardo da parte del sottoscritto. Nelle sommarie informazioni testimoniali gli alunni non hanno fatto altro che ripetere genericamente (si riportano la frasi più usate) che il prof. Nociti “non si è mai presentato in aula una volta in orario” o “era solito presentarsi in aula in ritardo” o “non arrivava mai puntuale” o si presentava “in classe in ritardo” o “in aula in ritardo” o “arrivava in classe sempre in ritardo” o “arrivava in aula sempre in ritardo”, manifestando, così, un astio ed un ricatto nei confronti del sottoscritto che ha consentito di nascondere il loro comportamento indisciplinato, evidenziato dal sottoscritto nei rispettivi diari di classe, semplicemente dietro un dito. Risulta, invece, nella sentenza di 1° grado e richiamato nell’atto d’appello, che: “Dalle deposizioni di Alessandria Carmine, De Luca Giuseppe, De Tommaso Domenico, Diana Antonio, Arcidiacono Giacinto Andrea, Bellusci Luigi, Calcagno Marco e Pellicano Simone, è invero emerso che il prof. Nociti, durante la sue due ore, consecutive, di lezione, si presentava regolarmente in ritardo, talvolta anche di mezz’ora o un’ora”. Dal confronto di queste dichiarazioni si può scartare lo sporadico ritardo di mezz’ora o un’ora, che non è emerso nelle sommarie informazioni testimoniali, anche perché il ritardo di un’ora poteva essere dovuto ad un permesso concesso dal Preside al sottoscritto non a conoscenza degli alunni, che non avendo indicata la data non possono essere ritenuti attendibili. La stessa inattendibilità si deve ritenere per gli altri ritardi in mancanza di data certa, dato che gli stessi alunni dichiaranti potevano risultare assenti negli eventuali giorni relativi a detti ritardi indicati genericamente. Dopotutto, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 24/7/03 e pubblicato nella G.U. n° 188 del 14/8/03, S.O. n° 135, norma estensiva, “il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero”. A questo proposito non è condivisibile la motivazione della sentenza impugnata in parte qua, manifestamente illogica, secondo cui il precedente art. 53, comma 1, «mira a disciplinare il normale svolgimento dei rapporti fra l’Amministrazione e il pubblico dipendente», dato che non tiene conto che con il recupero viene meno “l’evento di danno richiesto dalla norma in questione”, cioè dall’art. 340 c.p. {cfr. Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. Conforme, Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1999, n. 8651 (ud. 18 maggio 1999), P.G. in proc. Frangella ed altro [RV 214198]}. Non è, inoltre, condivisibile l’operato della Corte di merito, che ritiene sufficiente, per la mancanza, sia nel decreto di citazione a giudizio sia nella sentenza di 1° grado, dei ritardi in aula alle date delle segnalazioni (lettere) in essa sentenza indicate, oltre alle date con i rispettivi ritardi eventualmente verificatisi in giorni diversi dai precedenti, e per la mancanza nel decreto di citazione a giudizio delle suddette date delle segnalazioni (lettere), «la indicazione dello specifico e circoscritto periodo del commesso reato», cioè dal 22/9/2003 al 16/01/2004. Così ritenendo, la detta Corte, oltre a confermare l’omissione delle indicazioni dei singoli presunti ritardi, confonde manifestamente questi singoli ritardi dell’attività didattica avvenuti nel detto periodo con lo stesso intero periodo di attività didattica. Ciò comporta anche l’inosservanza delle norme processuali a pena di nullità. “Nel caso di condanna in contumacia sussiste nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 comma 1 c.p.p. qualora nel decreto di citazione a giudizio sia stato contestato un fatto con una data diversa da quella risultante nel processo verbale di contestazione mai notificato all’imputato. (Nella specie il pretore anziché osservare le disposizioni dell’art. 521 comma 2 codice di rito, si era limitato a rettificare in sentenza la collocazione temporale della contravvenzione nell’anno 1989 in luogo dell’anno 1981 così com’era stato contestato)” (Cass. pen. 06/12/90, Origlio, Arch. nuova proc. pen., 1991, 636). Nulla la Corte di merito dice sull’eccezione secondo cui il ritardo in aula, come nella fattispecie, ma non in ufficio, comporta che la prestazione è resa fuori dall’aula, anche sottoforma di attesa, nel caso in cui, come nella fattispecie, vengono frapposti da parte dei relativi alunni impedimenti di vario genere, di cui vi è annotazione nei relativi registri di classe.
  A4) Anche le affermazioni secondo cui «trattandosi di condotte che per le modalità poste in essere (caratterizzate da reiterazione e da apprezzabile durata di tempo) hanno certamente determinato … un’incidenza negativa di significativa valenza sulla concreta operatività globale del servizio e, in particolare, sullo svolgimento del programma ministeriale relativo alla materia d’insegnamento e inevitabili ripercussioni anche sulle altre discipline tecniche connesse, con inevitabili conseguenze negative sull’apprendimento e sulla formazione dei ragazzi, utenti del servizio “scuola”» e «la libertà di insegnamento non può comportare che il docente non svolga le lezioni, non provveda a spiegare agli alunni gli argomenti oggetto del programma ministeriale e neppure a sollecitarne lo studio sui libri di testo, condotte omissive certamente poste in essere dal NOCITI nel periodo indicato in imputazione» sono manifestamente illogiche, dato che viene del tutto rovesciato il comportamento omissivo, che, sul presupposto di veridicità di quanto precede, sostenuto dalla Corte, è da attribuire all’Amministrazione, che, avendo il potere di sospendere cautelarmente al manifestarsi delle dette condotte, non lo ha esercitato. Ma è proprio il mancato esercizio di questo potere da parte dell’Amministrazione che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito alla riflessione secondo cui i fatti sopra elencati rientrano tutti nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.
  A5) Nell’atto d’appello è stato eccepito che: «Per quanto riguarda il suddetto passare il tempo della lezione a riprendere con la videocamera gli alunni della classe 3a A elettrotecnica invece di tenere regolarmente lezione, di cui al capo A) della sentenza impugnata, c’è da dire che portare la videocamera in classe ed eventualmente usarla come supporto didattico assieme al diario di classe al fine di poter riprendere il comportamento indisciplinato degli alunni, sia su supporto cartaceo, quale è il detto diario, sia su supporto magnetico per mezzo della videocamera de qua, non solo non produce alcun evento dannoso nei confronti dell’ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità necessario perché il fatto possa assumere la configurazione giuridica p. e p. dall’art. 340 c.p. {Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. Conforme, Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1999, n. 8651 (ud. 18 maggio 1999), P.G. in proc. Frangella ed altro [RV 214198]}, ma, addirittura, rientra tra i compiti istituzionali della funzione docente, la quale è ampliamente tutelata sia dalla garanzia della “libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”, sia dalla garanzia della “autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica” (art. 1, commi 1 e 3, D. Lgs. n° 297 del 16/4/1994), come pure dall’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n° 165 del 30/3/2001, che dispone che: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”. Perciò anche nella particolare fattispecie il fatto imputato al sottoscritto nel suddetto capo A) non sussiste o, quanto meno, non è previsto dalla legge come reato. Inoltre, l’art. 24 della legge n° 93 del 29/3/1983, che poneva alcune limitazioni all’uso di tali apparecchiature per il controllo a distanza, è stato disapplicato dall’art. 142, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 24/7/2003. Infine, l’uso di tali apparecchiature non solo è consentito per le finalità di cui all’art. 13, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003, ma, addirittura, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in un comunicato del 17/12/2003, ha ritenuto “doveroso ricordare a presidi e operatori scolastici che l’uso di videocamere e macchine fotografiche non ha niente a che vedere con le norme sulla privacy”, in quanto le loro immagini non sono destinate alla diffusione, ma sono raccolte per ricordo ad uso personale e familiare, ed è quindi pienamente legittimo e, di conseguenza, non produttivo dell’evento di danno richiesto dalla norma di cui all’art. 340 c.p. {Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. Conforme, Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1999, n. 8651 (ud. 18 maggio 1999), P.G. in proc. Frangella ed altro [RV 214198]}. Risulta in sentenza che: “nelle altre due classi a lui assegnate, il Nociti” … “dedicandosi, durante le ore di lezione, a riprendere gli studenti con la videocamera“. Perciò, anche per la classe 4a A elettrotecnica, nonostante non vi sia né imputazione e né condanna, vale quanto sopra eccepito per la classe 3a A elettrotecnica». La motivazione della Corte all’eccezione che precede oltre a essere manifestamente illogica, è anche carente, dato che si limita ad affermare che: «nel riprendere con la video camera gli alunni della 3a A, invece di tenere la lezione,» ha certamente determinato «un’incidenza negativa di significativa valenza sulla concreta operatività globale del servizio scolastico e, in particolare, sullo svolgimento del programma ministeriale relativo alla materia di insegnamento e inevitabili ripercussioni anche sulle altre discipline tecniche connesse», intromettendosi nello svolgimento del programma ministeriale, con ciò non osservando le norme giuridiche riguardanti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, e non dando contezza delle inevitabili ripercussioni sulle altre discipline tecniche connesse, che, sia nel ricorso in appello, sia in altra parte del presente è stato dimostrato non esservi.
  B1) Nonostante nell’atto d’appello è stato fatto presente che: “Innanzitutto si premette che il D.M. 09/3/94 suddetto, recante: “Sostituzione degli orari e programmi di insegnamento vigenti” ecc., dispone, tra l’altro, che : “Tecnologie elettriche, Disegno e Progettazione (T.D.P.) è una disciplina di sintesi, principalmente mirata al conseguimento” … di “fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline, necessari per condurre in modo completo un progetto specifico”, in modo insensato (manifestamente illogico), nella motivazione della sentenza impugnata si afferma di «inevitabili ripercussioni anche sulle altre discipline tecniche connesse». Nell’atto di appello è stato fatto presente che lo stesso D.M. dispone che: “La natura interdisciplinare di questo insegnamento richiede in particolare specifico lavoro di coordinamento del consiglio di classe”. Nella motivazione della sentenza impugnata, oltre a quella di 1° grado, non si da conto e, quindi, vi è omissione del fatto che nell’attività didattica de qua vi sia stato «specifico lavoro di coordinamento del consiglio di classe». Nell’atto di appello è stato fatto presente che lo stesso D.M. dispone che: “Possono essere utili … le letture” e che: “L’attività di progettazione si deve avvalere di numerosi supporti didattici. * Il Laboratorio, organizzato in modo flessibile, dovrà disporre di letteratura tecnica del settore, di manuali per la normativa vigente (in particolare CEI) che dovrà essere rigorosamente rispettata, di listini e di specifiche di prestazione di componenti, di componenti, di strumenti adeguati alle diverse fasi della progettazione, dall’analisi del problema alla stesura della documentazione d’uso. * Brevi unità didattiche e schede di documentazione, non necessariamente organizzate o discusse nelle ore di T.D.P., consentiranno di introdurre, richiamare e puntualizzare le conoscenze pluridisciplinari necessarie per la conduzione del progetto. * Conferenze, visite ad aziende e letture di approfondimento consentiranno allo studente di completare la preparazione, inquadrando l’attività strettamente scolastica in una visione più sistematica dei problemi tecnologici e tecnico-economici”. Nonostante sia stato fatto presente quanto precede nell’atto di appello, nella sentenza impugnata, imputazione compresa, si accusa fino alla noia il sottoscritto di non aver spiegato gli argomenti della lezione, i quali potevano essere spiegati (discussi) in altre discipline. Ciò premesso, nel diari o registri delle classi 3a e 4a A, che, tra l’altro, sono stati acquisiti agli atti del processo in copia non autenticata, sono stati registrati, come precisato nell’impugnazione della sentenza di primo grado, i compiti assegnati, non necessariamente spiegati, che gli alunni dovevano svolgere in classe e/o a casa. Nell’atto d’appello è stato precisato, inoltre, che siccome nei detti registri, in particolare nella colonna relativa all’“Argomento delle lezioni”, ecc., dove la parola “lezioni” sta ad indicare “incontri”, l’argomento, che tra l’altro risulta riportato e spiegato in forma scritta nei libri di testo, è stato scritto senza precisare se sia stato (o non sia stato) spiegato, ciò, anche in base ai programmi ministeriali in precedenza richiamati, non può essere interpretato che sia stato spiegato, per cui senza questa interpretazione il falso ideologico non sussiste. La motivazione di quanto precede è stata completamente omessa nella sentenza impugnata. “In tema di falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell’azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico” (Cass. pen. 12 marzo 1998, n. 3134).
  B2) Nella sentenza impugnata è detto dalla Corte che nel capo B della rubrica risulta sufficientemente descritta la condotta illecita oggetto della contestazione con la «descrizione della condotta (effettuata con indicazione del contenuto delle annotazioni, che falsamente attestavano l’espletamento di attività didattica mai posta in essere dal NOCITI)». In rubrica nello stesso capo è scritto, escludendo le classi 3a e 4a B per l’immediata comunicazione, risultante in atti, del sottoscritto all’amministrazione di non effettuare ivi lezione, che il sottoscritto «attestava falsamente nel giornale di classe relativo alle classi 3^ e 4^ A» «di avere regolarmente tenuto lezione e di aver proceduto alla trattazione degli argomenti riportati». Da questa «indicazione del contenuto delle annotazioni», riportata tra virgolette, non si possono ricavare le annotazioni medesime, per poter stabilire se le stesse siano false. Il sottoscritto eccepisce la carente motivazione manifestamente illogica per quanto riguarda questa parte della sentenza impugnata, perché l’omissione sia nella sentenza impugnata e che nel relativo decreto di citazione a giudizio di tutte le espressioni del diario o registro di classe che sono state ritenute viziate di falso ideologico, non solo non consente di poterle verificare, di poterne valutare la loro falsità, ma addirittura non consente neanche di poterne valutare la loro irrilevanza ai fini della falsità ideologica. “In tema di falso ideologico in atto pubblico, per la cui sussistenza si richiede che trattasi di atto destinato a provare la verità dei fatti cui esso si riferisce, la falsità dell’attestazione non può essere riconosciuta prescindendo dal contesto normativo in base al quale va definito il significato dell’enunciato, potendo questo variare al punto che un’attestazione, apparentemente falsa nel suo astratto significato letterale, risulti invece veridica se interpretata con riferimento al suddetto contesto; interpretazione, questa, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e logica motivazione” (Cass. pen. 17 novembre 1999, n. 13248). Vi è inoltre assoluta mancanza di motivazione di quanto eccepito nell’atto di appello, secondo cui “non essendo state riportate, né nella sentenza impugnata, né nel relativo decreto di citazione a giudizio, tutte le espressioni del diario o registro di classe che sono state ritenute viziate di falso ideologico, detta omissione determina nullità assoluta sia del detto decreto che della sentenza impugnata per il reato di cui all’art. 479 c.p., per mancanza del fatto”.
  B3) Nella sentenza impugnata è stato omessa motivazione di quanto eccepito nell’atto d’appello riguardante il fatto che per non commettere il falso ideologico il sottoscritto non avrebbe dovuto “assegnare e nello stesso tempo registrare compiti non spiegati agli alunni da svolgere in classe e/o a casa”, determinando, così, “la paralisi totale dell’attività didattica con la conseguenza (logica) di non poter effettuare valutazioni e scrutini, sopratutto quando, in applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n° 275 del 08/3/99, la promozione degli alunni non dipende più dal voto di condotta”. Di conseguenza non è stato né provato e né escluso il dolo nella fattispecie. “In tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa comunque diffusa: una conseguenza che nel nostro ordinamento è provocata dall’assetto del sistema vigente che per ora ignora del tutto la figura del falso documentale colposo” {Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2004, n. 27770 (ud. 18 maggio 2004), Belluomo. Conforme, Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2005, n. 15255 (ud. 15 marzo 2005), Scarciglia ed altro [RV 228711]}, “Il dolo nel delitto di falso in atto pubblico non è ‘in re ipsa’. Esso al contrario va sempre regolarmente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l’intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Nella specie la Corte ha ritenuto trattarsi di una negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea, e non di falso, la condotta di un tecnico comunale che in più occasioni compilava un atto di consistenza con l’attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco” {Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1963 (ud. 10 dicembre 1999), Veronese ed altri [RV 216354]}.
  B4) E’ fuori ogni logica (manifestamente illogica), inoltre, appalesare «inconferente» nella motivazione della sentenza impugnata «l’affermazione secondo cui l’andamento didattico delle lezioni, nelle classi in cui le stesse venivano tenute dall’appellante, avrebbero potuto essere verificate mediante l’uso di microspie» nell’ampio periodo di tempo, che va dal 22/9/2003 a tutto gennaio 2004, facendo, tra l’altro, finta di ignorare le previsioni degli art. 234, comma 1, e 235 c.p.p., sopratutto perché tra la prova testimoniale degli alunni accusatori, che, nonostante la mancanza legittima, come visto, delle spiegazioni del sottoscritto e nonostante le spiegazioni debitamente fornite dal docente compresente, ins. Cariati, non facevano assolutamente niente rispetto a quanto risulta assegnato loro nei registri di classe, e quella eventuale del solo sottoscritto accusato, c’era una forte disparità numerica a favore dei primi. Rispetto a una prova filmata si correva il rischio di mettere sotto processo gli alunni e chi li manovrava contro il sottoscritto e ciò, evidentemente, per l’accusa non poteva risultare conveniente, se, come in effetti è avvenuto, si volesse ottenere il risultato raggiunto.
  B5) La parte della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui «all’evidenza infondate risultano le argomentazioni afferenti la asserita legittimità delle annotazioni apposte sul registro di classe» e, in particolar modo, l’eccezione contenuta nell’atto di appello, secondo la quale “Inoltre, anche per via della libertà di insegnamento, tutta l’attività di insegnamento, spiegazioni comprese, è assolutamente discrezionale e, come tale, il registro di classe, in cui è rappresentata, non è destinato a provare la verità di alcun fatto”, che si riferisce soltanto alla parte in cui è riportata l’attività didattica discrezionale, cioè soltanto a quella parte di detto registro in cui sono riportati gli argomenti delle lezioni, è manifestamente illogica, dato che: “In tema di falso ideologico deve escludersi la sussistenza di una condotta punibile qualora il pubblico ufficiale sia stato chiamato a esprimere un giudizio. In tale evenienza, infatti, il pubblico ufficiale è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione e la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità alcun fatto. Invece, la falsità sarebbe configurabile se l’atto è diretto ad accertare accadimenti o, comunque, circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale, senza che di esse debba essere fornito alcun apprezzamento, ed egli le riporti in modo non veritiero nell’atto redatto” (Cass. pen. 16 gennaio 2008, n. 11335). Conforme: “In tema di falso ideologico in atto pubblico, l’art. 479 del c.p. va interpretato nel senso che se il P.U., chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente se l’atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica. In tal caso il P.U. esprime pur sempre un giudizio, ma l’atto potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato” {Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1999, n. 14283 (ud. 17 novembre 1999), Pinto ed altri [RV 216123]}.
  B6) Vi è mancanza di motivazione dell’eccezione dell’atto di appello secondo cui “se i relativi alunni si fossero coalizzati al fine di impedire le spiegazioni, magari sotto la direzione tacita del Capo d’Istituto e degli altri membri del relativi Consigli di classe disposti a non muovere un solo dito in senso inverso, come nel caso in questione”, evidenziato con le abbondanti note disciplinari risultanti nei relativi registri di classe, di cui è menzione nel capo B) di imputazione.
  C) Vi è, infine, omissione (mancanza) di motivazione all’eccezione proposta nell’atto d’appello, secondo cui nelle motivazioni che precedono in esso, da cui si rileva l’assoluta assenza di reati, non concedere neanche le circostanze attenuanti generiche rende la relativa sentenza impugnata abnorme o, quanto meno, illegittima anche in parte qua.
  D) Nel ottavo rigo del punto 2) della sintesi dei motivi di appello della sentenza impugnata le parole errate: «e non anche», devono essere sostituite con quelle corrette: «e anche», come si evince dall’atto d’appello.
P. Q. M.
  Piaccia alla Suprema Corte disporre, in accoglimento del presente ricorso, la dichiarazione di inesistenza nell’ordinamento giuridico o l’annullamento dell’intera sentenza contumaciale [Capi A) e B)] n° 826/10 Reg. Sent. del 12/10/2010 impugnata, emessa dalla II Sez. Pen. della Corte d’Appello di Catanzaro, con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese.
  Spezzano Albanese, lì 14 febbraio 2011.
F I R M A T O
(dott. ing. Domenico Nociti)
F.to Domenico Nociti

TRIBUNALE CIVILE e PENALE di CASTROVILLARI
  Si attesta che in data odierna il signor Domenico Nociti, nato il 10/11/1947 in Spezzano Albanese (CS) ed ivi residente Via San Domenico, 104, ha presentato presso questo Ufficio atto di ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 826/10 del 12/10/2010, emessa dalla II Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro. Lo stesso è stato identificato a mezzo carta d’identità n° AJ 7009533 rilasciata dal Comune di Spezzano Albanese in data 22/07/2003 e ha sottoscritto il suddetto ricorso in mia presenza.
  CASTROVILLARI, 14 febbraio 2011
IL CANCELLIERE C1
Michele Dell'Aiera
F.to Michele Dell'Aiera


39361/11[1]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati             SENTENZA
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE -Presidente-  N.[2] 2036
Dott. PAOLO OLDI                            -Consigliere-  REGISTRO GENERALE
Dott. VITO SCALERA                        -Consigliere-  N. 14062
Dott. PIERO SAVANI                         -Consigliere-
Dott. GERARDO SABEONE        -Rel. -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DOMENICO NOCITI N. IL 10/11/1947
avverso la sentenza n. 1256/2008[3] CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
  1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 12 ottobre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 18 aprile 2005 che aveva condannato Nociti Domenico, docente presso un Istituto Tecnico, per il delitto di interruzione e di turbativa dell'attività scolastica e per quello di falsità ideologica in atto pubblico, in relazione all'attestazione nel giornale di classe di avere regolarmente tenuto le lezioni.
  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando:
  a. una violazione di legge nascente dall'inesistenza del reato di cui all'articolo 340 c.p.;
  b. una violazione di legge e una omessa motivazione in merito alla ritenuta[4] esistenza del reato di cui all'articolo 479 c.p.;
  c. la mancata concessione delle attenuanti generiche[5]a;
  d. la presenza nell'ottavo rigo del punto n. 2 della sintesi dei motivi di appello di un errore di trascrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
  1. Il ricorso, sebbene redatto in termini grafici di ben difficile lettura[6], è da rigettare essendo ai limiti dell'inammissibilità[7].
  2. Giova premettere che, pur dopo la nuova formulazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), novellato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronuncia:
  a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
  b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
  c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
  d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo"(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
   Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
  Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice.
  Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
  Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dal Giudice di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
  L'illogicità della motivazione, come vizio denunziabile, deve essere poi evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (v. a partire de Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1999 n. 24 e 23 giugno 2000 n. 12).
  Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i Giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, a maggior ragione ove i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza (v. Cass. Sez. III 1 febbraio 2002 n. 10163 e Sez. II 10 gennaio 2007 n. 5606).
  Tutto ciò premesso, in punto di diritto, deve osservarsi, questa volta in fatto, come nei giudizi di merito siano state correttamente esaminate e logicamente motivate:
  a) l'esistenza del contestato reato di cui all'articolo 340 c.p., secondo l'interpretazione fornita da questa stessa Sezione (v. di recente, Cass. Sez. V 6 maggio 2009 n. 27919[8]), secondo la quale il suddetto reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento del servizio pubblico; pertanto anche l'alterazione temporanea, incidente sulla mera regolarità del servizio stesso, purché oggettivamente apprezzabile, integra la fattispecie in esame, a nulla rilevando la mancata adozione nei confronti dell'imputato di provvedimenti disciplinari da parte dell'autorità amministrativa, che appartengono al post factum non rilevante penalmente;
  b) l'esistenza del contestato reato di cui all'articolo 479 c.p., che non viene scalfita dalle generiche citazioni giurisprudenziali contenute nel ricorso nonché da considerazioni metagiuridiche[9] che nulla hanno a che vedere con il precetto penale.
  3. A ciò si aggiunga come la mancata concessione delle attenuanti generiche non possa essere censurata avanti questa Corte di legittimità[5]b, coinvolgendo l'esame di circostanze di fatto e soggettive relative all'imputato e come sia ininfluente, ai fini della correttezza della decisione impugnata, il lamentato errore materiale di cui al punto D) del ricorso.
  4. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  Così deciso in Roma, il 15/7/2011.
  Il Consigliere estensore
       F.to G. Sabeone
p./ Il Presidente
Impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Paolo Oldi
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì         2   NOV   2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
F.to Lanzuise

  Allegato: Ricorso de quo.

  [Per poter visualizzare le 2 immagini, con il puntatore del mouse sull’immagine premere il pulsante destro e poi cliccare (con il pulsante sinistro) su "apri collegamento" o "apri (collegamento) in una nuova scheda (pannello)" o "apri (collegamento) in un’altra (nuova) finestra" dell’elenco a tendina comparso].




  Note
  [1]^ Numero Raccolta Generale
  [2]^ Numero Sentenza Sezionale
  [3]^ Numero Registro Generale
  [4]^ Al posto di "ritenuta" dovrebbe esserci "non ritenuta", giacché nel ricorso non è stata ritenuta l'esistenza di questo reato.
  [5]^a^b
Nel ricorso non è stata fatta la lamentela del"la mancata concessione delle attenuanti generiche".
  [6]^ Dall'Allegato, che riproduce in modo fotografico il Ricorso de quo, si può constatare il perché questa Sezione della Corte di Cassazione ha manifestato un senso di fastidio con l'espressione secondo cui il ricorso è stato "redatto in termini grafici di ben difficile lettura", per il semplice fatto che la moderna tecnologia consente di scrivere con caratteri alfabetici più piccoli, che oggi vengono usati soprattutto dalle Banche per la sottoscrizione di contratti capestro.
  [7]^ Per la Corte il ricorso è "ai limiti dell'inammissibilità", per cui, secondo i supremi giudici, tra i casi di ammissibilità e quelli di inammissibilità, previsti dalla legge, c'è anche il caso limite. Dato che per la legge quando il ricorso è ammissibile può essere accolto o rigettato, ivi compreso il caso limite, per gli ermellini il caso al limite dell'inammissibilità, diversamente a quanto previsto dalla legge, non ha alcuna possibilità di scampo, "è da rigettare".
  [8]^ Questa decisione, che sancisce che: "Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che causi una temporanea alterazione, purché oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie in cui l'autista di un autobus del servizio pubblico di trasporto aveva, per un breve ma significativo lasso temporale, interrotto l'attività di conduzione del mezzo per rispondere alle provocazioni di un automobilista). Cass. Sez. V 6 maggio 2009 n. 27919 (dep. 7 luglio 2009)" [Cfr. Vincenzo Carbone, Ferrando Mantovani, Francesco Caringella e Luigi Cameriero, Codice Penale e delle leggi penali speciali annotato con la giurisprudenza, Dike Giuridica Editrice, Lavis (TN) Settembre 2010, pag. 1319; citata "conforme" a Cass. Pen., Sez. VI, 30 novembre 2007, n. 44845 (ud. 26 ottobre 2007), Stante, in Luigi Alibrandi, Il Codice Penale Commentato con la giurisprudenza, XX Edizione La Tribuna, RCS Libri S.p.A., Piacenza 2011, pag. 955], non ha niente a che vedere con il caso in questione, che riguarda, non un singolo settore di cui tratta la stessa decisione, bensì una singola prestazione (di un settore) della pubblica amministrazione, dato che nella scuola secondaria (superiore) ciascun gruppo di classi in cui insegna un docente equivale a un autobus con tanti autisti pari al numero dei docenti che vi insegnano.
  [9]^In questa parte della sentenza la Corte se l'è defilata con "generiche citazioni giurisprudenziali contenute nel ricorso nonché da considerazioni metagiuridiche", che è un modo di dire per tacere su quanto, invece, risulta eccepito nel ricorso de quo.
__________________________________________________
Made in 2011 by dott. ing. Domenico Nociti - Usa quest’opera o parte di essa, ma ricordati di citare sempre l’autore nelle immediate vicinanze del ricorso o di una sua parte * * Via San Domenico n° 104 SPEZZANO ALBANESE